Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3349 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3349 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SESTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME DI NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vigevano il 12/04/1995 avverso l’ordinanza del 17/04/2024 della Corte d’appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato, rilevando che il processo in primo grado si era svolto con in assenza del predetto, sicchŁ occorreva il deposito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza di primo grado, nonchØ la dichiarazione o elezione di domicilio.
Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato un unico motivo di censura, con il quale deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1quater cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 11 Cost, sul presupposto che le formalità previste a pena di inammissibilità del ricorso determinerebbero una compressione dei diritti di difesa dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Occorre premettere che questa Corte, in plurime pronunce, ha riconosciuto la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale relativa ai nuovi requisiti di ammissibilità dell’appello proposto dall’imputato assente in primo grado.
Si Ł affermato, infatti, che Ł manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta
legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez.4, n. 43718 dell’11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324; Sez.6, n.3365 del 20/12/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 285900).
Si tratta di un principio pienamente condivisibile, dovendosi anche segnalare che – proprio al fine di consentire al difensore dell’imputato assente di munirsi di specifico mandato ad impugnare Ł stato previsto l’ampliamento del termine per proporre l’appello, nØ, del resto, il ricorrente ha dedotto l’esistenza di motivi di forza maggiore che abbiano reso impossibile il rispetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME