Appello Generico: La Guida alla Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in appello è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma per essere efficace, deve rispettare requisiti precisi. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza di primo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale della specificità dei motivi, pena l’inammissibilità dell’atto e conseguenze economiche significative. L’analisi di questo caso chiarisce perché un appello generico è destinato a fallire.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Argomenti Specifici
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato. Il motivo? La mancanza di specificità. L’imputato, non soddisfatto, ha presentato ricorso in Cassazione, ma anche la Suprema Corte ha confermato la decisione precedente.
Il problema principale risiedeva nel fatto che l’atto di appello non affrontava in modo puntuale e critico le argomentazioni della sentenza di primo grado. In particolare, il giudice di primo grado aveva basato la sua decisione su prove concrete, inclusi dei messaggi WhatsApp che contraddicevano la versione dei fatti fornita dall’imputato e rafforzavano l’attendibilità della persona offesa. L’appellante, invece di smontare punto per punto queste prove, si era limitato a una contestazione vaga, risultando in un appello generico e, quindi, inammissibile.
L’Onere della Specificità: Perché un Appello Generico non ha Successo
La Corte di Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 8825/2017): l’onere di specificità dei motivi d’impugnazione è direttamente proporzionale alla specificità con cui il giudice ha motivato la propria decisione. In altre parole, più una sentenza è dettagliata e ben argomentata, più l’appellante dovrà essere preciso e analitico nel criticarla.
Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario:
1. Individuare i passaggi specifici della motivazione che si intendono contestare.
2. Enunciare chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica.
3. Dimostrare perché le argomentazioni del giudice sarebbero errate.
L’assenza di questo confronto puntuale tra la sentenza impugnata e i motivi di appello trasforma l’atto in un appello generico, che non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha definito “evidente” l’aspecificità dell’appello. La sentenza di primo grado era completa e ben motivata, soprattutto sul tema cruciale dell’attendibilità della persona offesa, supportata dai riscontri provenienti dai messaggi WhatsApp. L’imputato aveva l’obbligo di censurare specificamente questi elementi nell’atto di appello, spiegando perché, a suo avviso, il giudice avesse sbagliato a valutarli. Non avendolo fatto, il suo ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per poter essere discusso.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Lezioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata pesante per l’imputato. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la fase dell’impugnazione non è una formalità. Richiede un lavoro di analisi critica approfondito e meticoloso. Un appello generico non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche sanzioni economiche. La lezione per avvocati e assistiti è chiara: ogni motivo di appello deve essere un argomento affilato e preciso, capace di incidere concretamente sulle fondamenta logico-giuridiche della decisione che si intende ribaltare.
Quando un appello viene considerato generico?
Un appello è considerato generico quando non enuncia e non argomenta in modo esplicito e puntuale i rilievi critici contro le ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la decisione impugnata. La sua specificità deve essere proporzionata a quella della sentenza contestata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché le prove digitali come i messaggi WhatsApp sono state decisive in questo caso?
I messaggi WhatsApp sono stati decisivi perché fornivano un riscontro oggettivo che attestava l’opposto di quanto affermato dall’imputato, corroborando così l’attendibilità della persona offesa. La mancata censura specifica di queste prove nell’atto di appello è stata una delle cause principali della sua dichiarazione di inammissibilità per genericità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello di COGNOME NOME;
ritenuto che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822);
ritenuto che nel caso in esame l’aspecificità dell’appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza appellata, non oggetto di puntuali deduzioni nell’atto di appello proprio sul tema dei riscontri della attendibilità della persona offesa, a fronte anche del riferimento ai messaggi whatsapp che attestavano l’opposto di quanto asserito dall’imputato e che andavano, perciò, specificamente censurati in sede di appello;
ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta generica in rapporto alla già delibata inammissibilità del ricorso in sede di assegnazione alla Settima Sezione.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidnte