Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24105 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SILVI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/.5 – é – nlíté le conclusioni GLYPH neiLL cktd- lr,” ,t; Ltz * GLYPH “1 -4 (av GLYPH •
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME ricorre avverso l’ordinanza, emessa il 07/11/2023, con cui la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del medesimo imputato contro la sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila il 07/12/2022 per difetto di specificità dei motiv disponendone l’esecuzione e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Con motivo unico, privo di rifermenti ad alcuno specifico vizio (art. 606 cod. proc. pen.), denunciabile in questa sede di legittimità, il ricorrente ha reite le doglianze espresse con l’atto di appello, affermando che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto l’appello inammissibile “con motivazione di stile” e che l’entità del fatto e il modesto danno patrimoniale cagionato ben avrebbero potuto consentire la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pe con riduzione della pena ai minimi edittali, previo riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte di merito ha rilevato come l’atto di impugnazione si fosse limitato a richiedere l’assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatt non sussiste, in quanto “difetta la prova circa l’esatta individuazione del reddito verificata dall’Ufficio sia la sussistenza del dolo” ipotizzando che l’imputato “abbia, magari per errore, indicato un importo diverso” senza alcuno specifico riferimento alla vicenda processuale; e che, quanto al trattamento sanzionatorio, avesse richiesto di ridurre la pena ai minimi edittali, previo riconoscimento dell attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. La C territoriale aveva reputato del tutto aspecifiche le anzidette censure, giacché prima si limitava ad affermare l’insufficienza del quadro probatorio, senza alcun confronto critico con la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice, co particolare riferimento agli accertamenti svolti dall’Agenzia delle ern trate e al dolo generico; parimenti andava osservato con riguardo alla seconda doglianza, che in termini generici lamentava l’entità della pena, invocando, per un verso, un’attenuante (art. 62, n. 4, cod. pen.) “non influente sulla tipologia del reato per altro verso, le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., motivatamente denegate dal Tribunale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
i,`” -ì t GLYPH 4 t é a 4. Con requisitoria scritta, ~generale ha chiesto che il ricorso si dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico.
Va invero posto in evidenza come il presente atto di impugnazione lungi dal formulare un’espressa e specifica censura del provvedimento impugnato, in ragione di motivi tipici a critica vincolata – si limita ad affermare l’illegit dello stesso e l’uso di “formule di stile”, esclusivamente riportando parte d contenuti dell’originaria impugnazione di merito. é opportuno, invero, ricordare che il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall’art. 606 cod. proc. pen. in ricondursi, in quanto tale mancanza si traduce in genericità dei motivi (cf Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, NOME., GLYPH Rv. 284152; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258).
Il ricorso, inoltre, difetta della necessaria correlazione con le ragioni po a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersi generic non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento de provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568): nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto confutare la ritenut genericità della censura di merito e non limitarsi soltanto alla mera riproduzion per sintesi, di quest’ultima. Circostanza, quest’ultima, che determi l’inammissibilità del ricorso, in forza del più generale principio secondo cui inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti co l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità del valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altr Rv. 2606080).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presid9ht