Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19988 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/09/1991
avverso l’ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
176/ RG. 4581
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso l’ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l’appello al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quan
non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del
27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito nell’ordinanza impugnata, l’appellante, pur ammettendo il delitto di evasione, si è limitato a censurare, con enunciat espressi in modo generico e assertivo, la sentenza di primo grado sia sull’accertamento dei fatti che sul trattamento sanzionatorio, senza alcuna puntuale critica, così da rendere il ricorso non solo manifestamente infondato, ma prima ancora aspecifico;
ritenuto che dall’inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 5/05/2025