Appello Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un confronto diretto con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Un appello generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza un’analisi critica della decisione, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’impugnazione si fondava su due principali motivi. Il primo contestava la valutazione di responsabilità penale, mentre il secondo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. L’appellante, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare nel merito la sua posizione.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e l’Appello Generico
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella genericità dei motivi proposti. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non si confrontava in modo adeguato e specifico con la parte motiva della sentenza della Corte d’Appello. Invece di smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di secondo grado, il ricorrente si era limitato a una critica vaga e superficiale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di due pilastri argomentativi ben definiti.
Mancato Confronto con le Prove
Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità, la Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su elementi probatori chiari, in particolare sul contenuto di alcune intercettazioni. Il ricorso per Cassazione, tuttavia, non ha affrontato specificamente questo punto, ignorando di fatto le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato. Questa omissione ha reso il motivo di ricorso un appello generico e, quindi, privo di fondamento per un esame nel merito.
Irrilevanza delle Censure sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti e alla pena, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione mettendo in risalto la professionalità con cui era stata condotta l’attività illecita e i numerosi precedenti penali dell’imputato, elementi che delineavano una personalità negativa. Il ricorso non ha offerto argomenti validi per contrastare questa valutazione, limitandosi a una doglianza non supportata da elementi specifici.
Le Conclusioni: Il Principio di Diritto e le Conseguenze Pratiche
L’ordinanza riafferma un principio cardine del diritto processuale penale: un ricorso è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle argomentate nella decisione che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La conseguenza pratica di questa declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato un “appello generico”?
Un ricorso è considerato un “appello generico” e quindi inammissibile quando i motivi presentati non si confrontano specificamente con la parte motiva della decisione impugnata, ma si limitano a contestazioni vaghe o alla riproposizione di argomenti già esaminati, senza indicare una correlazione tra le critiche e il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte non ha riesaminato la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte non ha riesaminato la questione perché il motivo di ricorso era generico. La sentenza d’appello aveva già ampiamente motivato la decisione di non concedere le attenuanti sulla base della professionalità dimostrata nell’attività illecita e dei numerosi precedenti penali dell’imputato, argomentazioni che il ricorso non ha saputo efficacemente contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1468 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BRINDISI il 24/09/1958
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trane Quintino
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi (sia in ordine alla ritenuta responsabilità, sia i i ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento SE nzionatorio) sono generici in quanto non si confrontano con la parte motiva della decisione che: in ordine 21 primo aspetto, ha ritenuto determinante anche il chiaro contenuto delle intercettaz oni; quant al secondo aspetto ha messo in risalto la professionalità attraverso cui era condoltt i l’attiv coltivazione e i plurimi precedenti penali tali da connotarne negativamente la perso ritenuto che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del prc vvedi mento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 13/07/200 COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c gndanna dEl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024