Appello Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’occasione cruciale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia fondamentale la specificità dei motivi: un appello generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni dietro una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso sollevato contestava sia il vizio di motivazione della sentenza sia la violazione di legge penale in relazione all’affermazione della sua responsabilità.
Il ricorrente, in sostanza, criticava la decisione dei giudici di merito, ma lo faceva in modo non sufficientemente dettagliato. La difesa non specificava quali fossero gli elementi concreti, presenti negli atti processuali o nella sentenza stessa, che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la genericità dell’impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da una “insuperabile indeterminatezza”, poiché non rispettava il requisito prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un appello generico è inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si concentra sulla funzione stessa dell’impugnazione. Un ricorso non può limitarsi a una lamentela generale contro la sentenza. Deve, invece, articolare una critica specifica, puntuale e argomentata. L’articolo 581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione indichi, a pena di inammissibilità, “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non aveva fornito gli elementi necessari per consentire al giudice dell’impugnazione di:
1.  Individuare i rilievi mossi: non era chiaro quali passaggi della motivazione fossero contestati e perché.
2.  Esercitare il proprio sindacato: senza punti specifici su cui concentrarsi, la Corte non può valutare se la decisione impugnata sia effettivamente errata.
Un appello generico si traduce, quindi, in un atto che non permette al giudice superiore di svolgere il proprio ruolo di controllo. Non basta affermare che la sentenza è sbagliata; è indispensabile spiegare dove, come e perché lo è, ancorando le proprie critiche a precisi elementi fattuali e giuridici.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto penale. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e diligenza. Non è sufficiente manifestare dissenso verso una sentenza, ma è obbligatorio costruire un’argomentazione solida e dettagliata. Le conseguenze di un appello generico sono severe: non solo la chiusura definitiva del processo con la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici. La decisione serve da monito: la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
 
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico e indeterminato, ovvero se non indica in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘appello generico’ secondo la Corte?
Per appello generico si intende un’impugnazione che contesta una sentenza in modo vago, senza indicare gli elementi specifici alla base della censura. Questo non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare la propria funzione di controllo sulla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5752 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5752  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTEL SAN PIETRO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore