Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
ETTORE COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
Oggi, 2 3 MAG. 2024
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72N
ZARIO
Depositata in Cancelleria
IL
NOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di di Messina, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell difetto di specificità dei motivi.
2.1.11 ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 34, cod. proc. pen., evidenziando che il magistrato estensore dell’ordinanza impugnata, comp la Corte d’Appello quale giudice dell’impugnazione, con cui è stata dichiarata l’inamm dell’appello proposto, è un componente del collegio giudicante in altro giudizio di app è stata pronunciata la sentenza di condanna a carico del ricorrente e di altri im costituisce il procedimento principale (procedimento denominato Knock down r.g.n.r. 6564/2018) di cui quello odierno costituisce uno stralcio. Il giudice estensore del provv impugnato avrebbe dovuto astenersi, avendo partecipato ad un giudizio sui fatti conc l’imputato avvinti dal nesso della continuazione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio della motivazione in ordine alla afferm dell’inammissibilità dell’appello. Il ricorrente, nell’atto di appello, aveva moss doglianze concernenti l’affermazione della responsabilità per i fatti contestati e trattamento sanzionatorio, chiedendo in subordine la qualificazione ai seni dell’art. 5, d.P.R.309/1990.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, h l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre innanzitutto evidenziare che le questioni concernenti l’incompatibilità del possono essere proposte nel nostro ordinamento processuale penale esclusivamente media l’istituto della ricusazione. Costituisce, al riguardo, ius receptum il principio secondo il quale l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché n dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con ist ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa d ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23 del 24/11 2000, Scrudato, Rv. 215097-01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464-01; Se n. 12550 del 01/03/2016 Ud. (dep. 24/03/2016), Rv. 267419). Si è anche affermato l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatib costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fat
tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen costituisce unicamente neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relat processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ri (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021 Ud. (dep. 17/09/2021), Rv. 282136).
L’interessato avrebbe dovuto, pertanto, ricusare il giudice, nelle forme e nei termini In assenza di ricusazione, la tematica sollevata dal ricorrente è priva di rilievo essere esaminata.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. L’art. 581, lett. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli element sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nell’atto d’appello, dovendosi riscont assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno.
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato che l’atto di appello doglianze in fatto, concernenti l’uso personale dello stupefacente, apodittiche e rip non si confrontano con gli elementi che il giudice di primo grado ha posto a dell’affermazione della penale responsabilità. Il ricorrente, invece, si è limitato l’annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a s delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apoditt specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei è prevista dall’alt 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorr al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo e in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente