Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila, emessa in data 08/05/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOMECOGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chie dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 08/05/2025 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato dal difensore dell’imputato NOME avverso la sentenza n. 209/24 pronunciata in data 13 maggio 2024 dal Tribunale di Sulmona, con la quale è stata riconosciuta la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa in conco disponendo l’esecuzione della stessa,
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale censura la declaratoria di inammissibilità per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. pr pen., deducendo la manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata ha dichiarato il difetto di specificità sia del primo motivo di appello, con cui era stata chiesta l’assoluzi dell’appellante per non avere commesso il fatto, sia del secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.
2.1 II ricorrente, in particolare, osserva che nell’atto di appello, ai fini dell’esclusio concorso nel reato da parte dell’imputato, è stata evidenziata la specifica circostanza che la trattativa per la compravendita dell’escavatore non era stata svolta dall’imputato bensì da altra persona, ossia il coimputato COGNOME NOME; quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente osserva che nell’atto di appello, a sostegno della domanda, erano state richiamate le precarie condizioni di vita sociale ed individuale dell’imputato, qua soggetto immigrato con problemi di sostentamento; nel ricorso, a dimostrazione di tali precarie condizioni economiche, la difesa ha aggiunto che l’imputato fruisce del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi generici e aspecifici.
La previsione di cui all’art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 55, dell legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), già prima della riforma Cartabia (entrata in vigore il 30 dicembre 2022) ha introdotto più stringenti oneri di specific dell’impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l’obbligo in capo all’appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell’appello ed i motivi in fatto e in diritto che sostengono richieste.
2.1. Va rammentato che la giurisprudenza di legittimità, già anteriormente alla novella dell’art 581 cod. proc. pen. da parte del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla le 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell’art. 581 cod. proc. pen. che l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultan
esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diri a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 277811 – 01, nonché Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, la cui esegesi è stata in sostanza recepita dal Legislatore del 2017).
Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 581 cit. anteriore alla più recente novella, osservato che «il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione so quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 281978 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 278859 – 01); «il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difetti di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione d una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, ovvero di specificità “estrinseca” ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, 3ebali, Rv. 288005 – 01); l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
2.2. Nel caso in esame è dirimente considerare quanto segue: con il primo motivo di appello si era censurata la decisione di primo grado, poiché non aveva escluso il concorso nel reato da parte dell’imputato, sul presupposto che egli aveva soltanto ricevuto l’accredito del profitto de truffa sulla postepay a lui intestata ed aveva denunciato lo smarrimento della carta di identit utilizzata per l’apertura del conto; con il secondo motivo di appello si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le precarie condizioni di vita dell’imputato, quale soggetto immigrato.
Orbene, le richieste così avanzate con l’atto d’appello, richiamate nel motivo di ricorso, appaiono del tutto reiterative, assertive e generiche; non si confrontano con gli specifici passag argomentativi svolti dal giudice di prime cure, esplicitati nell’ordinanza impugnata; no contengono alcuna critica specifica e argomentata alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostanza, costituiscono una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere il decisum del precedente giudizio, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, con riferimento all’affermata penale responsabilità, la sentenza di primo grado ha puntualmente spiegato (pp. 3 e 4) che il ricorrente – intestatario del conto postepay sul era stato accredito del profitto truffa – dopo la denuncia di smarrimento della carta di identità utilizzata per l’apertura del co
era stato controllato da una pattuglia ed identificato proprio con lo stesso documento da lu dichiarato smarrito, peraltro trovato ancora in suo possesso; quanto al trattamento sanzionatorio, nella sentenza di primo grado viene esplicitamente esclusa la concessione dei benefici invocati sia per le modalità del fatto sia per la personalità dell’imputato, già pregiudic
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi degli a 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al pagamento a favore della Cassa delle ammende una somma di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente