Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Palermo il 3 Marzo 1959
avverso la sentenza resa il 16 maggio 2024 dalla Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza resa il 21 aprile 2022 dal Tribunale di Biella.
La Corte nel provvedimento osservava che l’appello era inammissibile per aspecificità di entrambi i motivi di gravame .
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo:
2.1 violazione di legge in quanto i motivi di appello rispettavano i requisiti minimi pe l’esposizione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio dell’organo di controllo in particolare, censuravano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, le modalità della restituzione dei soldi, la sussistenza del reato di usura e l’eccessivi della pena. A fronte di queste censure, la Corte di appello si sarebbe limitata a ritenere inammissibile il gravame, senza argomentare su detti punti.
1.11 ricorso è inammissibile.
La sentenza ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, c.p.p., per l’aspecificità dei motivi dedotti con l’atto di appello presupposto della violazione del canone normativo (art. 581 c.p.p.) che esige che l’atto di appello contenga “i motivi, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto sorreggono ogni richiesta”. La Corte di merito si è soffermata a spiegare le ragioni della dichiarata inammissibilità, evidenziando che la difesa aveva dedotto la inattendibilità della persona offesa, senza considerare che il primo giudice, non soltanto aveva spiegato nel dettaglio le ragioni per cui aveva ritenuto di formulare un positivo giudizio di attendibilità della perso offesa, ma, soprattutto, aveva fondato il giudizio di responsabilità su numerosi altri elementi d fatto, indicati a pagina quattro della sentenza di appello; in sostanza, con l’impugnazione di merito, la difesa si era limitata a riproporre l’unica prospettazione difensiva già articolata giudizio di primo grado, senza tuttavia curarsi di censurare alcuno degli ulteriori argomenti sistematicamente esposti nella motivazione.
La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che anche il motivo relativo al trattame sanzionatorio era generico, poiché l’appellante si era limitato ad invocare il minimo edittale e l circostanze attenuanti generiche, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni in forza delle quali il Tribunale aveva negato il beneficio e ritenuto di determinare la pena in misur superiore al minimo edittale.
Tale modalità di formulazione dell’appello, che trova conferma nella lettura dell’impugnazione, viola il disposto dell’art. 591 c.p.p. come costantemente affermato da codesta Corte (v. ex multis, Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841), sicchè bene ha fatto la Corte a dichiararne l’inammissibilità.
A fronte di una sentenza così argomentata, anche il ricorso si palesa aspecifico, poiché, pur deducendo formalmente il vizio di violazione di legge, incorre nel medesimo errore già commesso con l’atto di gravame ed espone delle censure che non indicano le ragioni di fatto e di diritto a loro sostegno in relazione alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata .
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.