Appello Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Nel sistema processuale penale, l’atto di appello rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa e un secondo grado di giudizio. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti di legge, tra cui la specificità dei motivi. Un appello generico, ovvero un’impugnazione che non articola critiche precise e circostanziate alla sentenza di primo grado, rischia di essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue severe conseguenze.
I Fatti del Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Messina, la quale aveva dichiarato inammissibile l’atto di appello proposto da un imputato. La ragione di tale decisione risiedeva nel ‘difetto di specificità’ dei motivi presentati. L’appellante, non rassegnandosi a questa pronuncia, decideva di ricorrere per Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente applicato le norme procedurali che regolano la forma dell’atto di impugnazione.
Secondo la Corte territoriale, l’appello si limitava a formulare contestazioni vaghe e assertive. In particolare, venivano mosse critiche generiche sull’attendibilità della persona offesa e sui riscontri probatori, concludendo con una semplice richiesta di assoluzione. Mancava, tuttavia, un’analisi critica e puntuale della motivazione della sentenza di primo grado, elemento indispensabile per consentire al giudice del gravame di comprendere su quali punti specifici si concentrasse la doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello Generico
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’ e confermando in toto la decisione della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’atto di appello non può risolversi in una mera riproposizione di argomenti generici o in una richiesta di assoluzione priva di un confronto critico con la sentenza impugnata. L’appello generico si configura proprio quando i motivi sono talmente vaghi da non sollecitare un effettivo vaglio giurisdizionale.
L’Applicazione degli Artt. 581 e 591 c.p.p.
Il cuore della decisione si fonda sull’interpretazione degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario ‘dialogare’ criticamente con la motivazione del provvedimento contestato, evidenziandone le presunte lacune, illogicità o errori.
Le Motivazioni: Perché un Appello non può essere Generico?
La motivazione della Corte si allinea a un principio consolidato della giurisprudenza. Il giudizio di appello non è un nuovo processo che riparte da zero, ma una revisione critica (‘revisio prioris instantiae’) del giudizio di primo grado. Per questo, l’appellante ha l’onere di indicare con precisione quali parti della sentenza ritiene errate e per quali motivi. Affermazioni assertive, che si limitano a negare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove senza argomentare specificamente, non assolvono a questa funzione. Di conseguenza, il giudice d’appello, di fronte a un’impugnazione così formulata, non è messo nelle condizioni di svolgere il proprio compito e deve, correttamente, dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza in esame non si limita a dichiarare inammissibile il ricorso, ma ne trae le dovute conseguenze sanzionatorie, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato ‘profili di colpa’ nella proposizione di un ricorso ‘evidente inammissibile’, condannandolo al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea come la presentazione di impugnazioni palesemente infondate costituisca un abuso dello strumento processuale, che comporta non solo la reiezione della domanda ma anche un onere economico significativo per il proponente.
Perché un atto di appello è stato considerato un ‘appello generico’ e quindi inammissibile?
Perché conteneva solo enunciati generici e assertivi, come contestazioni sull’attendibilità della persona offesa e richieste di assoluzione, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la decisione di primo grado, rendendolo così inidoneo a sollecitare un vaglio critico da parte del giudice d’appello.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso in Cassazione che viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se viene ravvisata una colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente inammissibile, anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un appello valido?
Secondo gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, l’atto di appello deve contenere motivi specifici che indichino chiaramente le parti del provvedimento impugnato e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, non potendosi limitare a una mera richiesta di revisione o a contestazioni generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Messina che ne ha dichiarato inammissibile l’atto di appello per difetto di specificità, disponend l’esecuzione del provvedimento impugnato;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce l’erronea applicazione degli art 581 e 591 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, è manifestamente infondato in quanto l’atto di appello conteneva enunciati del tutto generici, ed anzi assertivi (in ordine all’attendibilità riconosciuta alla p offesa e ai riscontri al suo narrato e, dunque, al difetto della prova e alla scarna motivazi della responsabilita: cfr. primo motivo di appello; nonché la mera richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. secondo motivo di appello), inidonei a sollecitare un vagli critico da parte del Giudice del gravame (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. cod. proc. pen.), il quale dunque ha correttamente dichiarato inammissibile l’atto di appello;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.