Appello Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un appello generico, ovvero privo di specifiche critiche alla sentenza impugnata, non è solo inefficace, ma proceduralmente nullo. Con la recente ordinanza n. 15984/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, chiarendo le gravi conseguenze per chi non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla decisione del Tribunale di Teramo. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava l’impugnazione inammissibile. Il motivo? L’atto di appello era stato ritenuto vago e non sufficientemente dettagliato. Non contento, l’imputato decideva di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, proponendo ricorso per Cassazione e sostenendo, al contrario, la specificità del proprio atto di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. L’appello è stato dichiarato definitivamente inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, applicando una sanzione pecuniaria per l’esercizio di un’impugnazione ritenuta priva di fondamento.
Le Motivazioni: la Scure sull’Appello Generico
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso di specie, la Cassazione ha riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti”.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza però:
1. Indicare le ragioni specifiche: non ha spiegato perché, secondo lui, la decisione del primo giudice era sbagliata.
2. Individuare e analizzare profili di censura: non ha mosso critiche precise all’apparato motivazionale della sentenza, limitandosi ad affermazioni apodittiche e non argomentate.
Questa carenza trasforma l’impugnazione in un appello generico. L’inosservanza di questo requisito di specificità è sanzionata espressamente dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale con l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per gli operatori del diritto. La stesura di un atto di appello richiede un lavoro di analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è indispensabile costruire un’argomentazione solida, che individui con precisione i vizi logici o giuridici della decisione. Un appello generico non solo non porterà al risultato sperato, ma esporrà l’imputato a sicure conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende, senza che la sua posizione sia mai stata esaminata nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’atto di appello originario era generico e non specificava, come richiesto dall’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 cod. proc. pen., la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un atto di appello?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende l’obbligo per l’appellante di non limitarsi a chiedere una riforma della sentenza, ma di indicare con precisione quali parti della motivazione contesta e di fornire argomentazioni giuridiche e fattuali concrete per dimostrare l’errore del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLOMO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Piccolomo NOME ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con la la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal avverso la emessa dal Tribunale di Teramo. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, violazione dell’alt 581 comma 1 bis cod. proc. peri, affermando la specificità de impugnazione.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica d di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno d Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugn indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e an al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato mot a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’alt 581 lett. c) cod. proc. pen., il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett. c) cod. p causa di inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della .;omma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente