Appello Generico: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità Post-Riforma Cartabia
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento offre un’importante occasione per ribadire un principio fondamentale del processo penale: la necessità di specificità nei motivi di impugnazione. Un appello generico, che non articola critiche precise e circostanziate contro la decisione del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa regola, rafforzata dalla recente Riforma Cartabia, garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le corti superiori debbano esaminare doglianze vaghe e pretestuose. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato tale principio in un caso concreto.
Il Caso: Dalla Condanna alla Doppia Inammissibilità
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di un individuo per il reato di partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata al contrabbando. L’imputato proponeva appello, ma la Corte territoriale lo dichiarava inammissibile, ravvisando una palese genericità nei motivi. Secondo i giudici di secondo grado, l’atto di impugnazione si limitava a contenere ‘generiche critiche e frasi di stile’, senza muovere censure specifiche alla sentenza di primo grado.
Non arrendendosi, l’imputato presentava ricorso per cassazione, contestando proprio la dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto anche questo secondo ricorso manifestamente infondato e, a sua volta, inammissibile.
I Requisiti di Specificità dell’Appello
Il cuore della questione risiede nei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Il codice di procedura penale, agli articoli 581 e 591, sanziona con l’inammissibilità l’appello che non contenga motivi specifici. Questo significa che l’appellante non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve indicare chiaramente:
* I ‘punti della decisione’ che intende contestare.
* Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta.
Questo si collega al ‘principio devolutivo’ (art. 597 c.p.p.), secondo cui la cognizione del giudice d’appello è limitata ai soli punti della decisione specificamente criticati.
L’Impatto della Riforma Cartabia sull’Appello Generico
La Riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato questo principio introducendo il comma 1-bis all’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma ha codificato l’orientamento già consolidato della giurisprudenza (in particolare, le Sezioni Unite ‘Galtelli’), richiedendo una ‘specificità estrinseca’ dei motivi. In parole semplici, l’appello deve contenere una critica argomentata che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, dimostrandone le presunte erroneità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno osservato che l’atto di appello originario era effettivamente privo di specificità. Invece di contestare puntualmente le argomentazioni del giudice di primo grado sulla partecipazione dell’imputato all’associazione criminale, si era limitato a ‘una serie di enunciazioni prive di correlazione alla decisione impugnata’.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che anche il ricorso per cassazione, volto a contestare la declaratoria di inammissibilità, era a sua volta generico e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda sul combinato disposto degli articoli 581, 591 e 597 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha chiarito che non è sufficiente che i motivi si riferiscano semplicemente a ‘punti della decisione’. È necessario che le doglianze siano specifiche e circoscritte, delineando con precisione l’ambito del devoluto. L’introduzione del comma 1-bis all’art. 581 c.p.p. ha reso questo requisito ancora più stringente. Nel caso di specie, l’appello non conteneva critiche specifiche ma solo enunciazioni generiche, rendendo corretta la declaratoria di inammissibilità da parte della corte territoriale. Poiché il ricorso in Cassazione non ha saputo efficacemente contestare questa valutazione, anch’esso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito per la difesa: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Non sono ammesse scorciatoie o formule di stile. Un appello generico non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze negative per l’imputato, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso in esame. La Riforma Cartabia ha consolidato un percorso volto a rendere il processo più celere ed efficiente, sanzionando le impugnazioni meramente dilatorie o prive di un reale contenuto critico.
Cosa si intende per ‘appello generico’ secondo la Corte?
Un appello generico è un atto di impugnazione che contiene critiche non specifiche e frasi di stile, senza una reale correlazione con i punti della decisione che si intende contestare. In pratica, non articola doglianze precise e argomentate.
In che modo la Riforma Cartabia ha inciso sui requisiti dell’appello?
La Riforma Cartabia, con l’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale, ha normativizzato e rafforzato il requisito della ‘specificità estrinseca’ dei motivi. Ha reso esplicito l’obbligo di confrontarsi in modo critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Se un appello viene dichiarato inammissibile per genericità, quali sono le conseguenze?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame nel merito dell’impugnazione. Inoltre, se anche il successivo ricorso in Cassazione contro tale decisione è inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso per cassazione di COGNOME NOME che contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per genericità ai sensi degli artt. 581 comma 1 bis cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. è manifestamente infondato. La corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello avverso la sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 291 quater d.p.r. 43 del 1973 in quanto contenente generiche critiche e frasi di stile con cui censurava la decisione impugnata.
Rilevato che a seguito dell’introduzione dell’art. 581 comma 1 bis cod.proc.pen., ad opera della c.d. riforma Cartabia, il legislatore ha normativizzato il principio espresso dalle Sezioni Unite Galtelli secondo cui il principio devolutivo, che connota il giudizi di appello di cui all’art. 597 cod.proc.pen., deve necessariamente correlarsi alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono – tra gli altri requisiti previs a pena di inammissibilità del gravame – quello della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett. c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/201 Riondino, Rv. 262455). Dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l’ultima di tali disposizioni – nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita a giudice d’appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i moti proposti – non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che í motivi si riferiscano semplicemente a “punti della decisione”. Dunque, il giudizio di appello è pur sempre un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati e contenenti doglianze specifiche che ne circoscrivono l’ambito del devoluto, da cui il requisito di specificità estrinseca ora espressamente introdotto al comma 1 bis dell’art. 581 cod.proc.pen. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ciò premesso, dalla semplice lettura dell’atto di appello, emerge come il ricorrente !ungi da proporre critiche specifiche ai punti della decisione, tra cui la ritenu partecipazione all’associazione a delinquere dedita al contrabbando, si è limitato ad una serie di enunciazioni prive di correlazione alla decisione impugnata e dunque prive di specificità estrinseca.
A sua volta il ricorso per cassazione che contesta la decisione di inammissibilità dell’appello è anch’esso generico e dunque inammissibile.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
9,1) Il Consigr r e’tensore
Il Presidente