Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46401 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Foggia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 29 ottobre 2020 dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 ottobre 2020, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile (per tardività) l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 24 novembre 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo che la Corte territoriale, non avvedendosi della precedente dichiarazione di contumacia (pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare il 21 novembre 2013), avrebbe calcolato i termini facendoli decorrere dalla scadenza dei trenta giorni indicati per il deposito della motivazione e non, come avrebbe dovuto, dalla data di ricezione dell’avviso di deposito della relativa sentenza, avvenuto (peraltro la sola consegna della raccomandata) il 5 gennaio 2015; data rispetto alla quale emergerebbe con evidenza la tempestività dell’appello, depositato il 19 febbraio 2015.
3. Il ricorso è fondato.
È circostanza pacifica che la dichiarazione di contumacia sia stata pronunciata all’udienza preliminare, celebrata il 21 novembre 2013, in data antecedente all’introduzione della disciplina sul cd. processo in absentia (ad opera della L. 28 aprile 2014, n, 67 pubblicata sulla GU del 2.5.2014 ed entrata in vigore il 17.5.2014) e della relativa disciplina intertemporale (introdotta con la legge n. 118 del 2014).
Ebbene, ai sensi dell’art. 15-bis della I. n. 67/2014, continuano ad applicarsi le norme previgenti, che disciplinavano il procedimento contumaciale, se alla data dell’entrata in vigore della relativa disciplina intertemporale (22 agosto 2014) sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ovvero se, comunque, la contumacia sia stata pronunciata ma non sia stato emesso decreto di irreperibilità.
Ne consegue, quindi, alla luce della scansione procedimentale in precedenza evidenziata, l’applicabilità, al procedimento oggetto di giudizio, della previgente disciplina in tema di contumacia e, con essa, del connesso obbligo di comunicazione dell’estratto contumaciale.
Né rileva che la dichiarazione di contumacia fosse intervenuta nel corso dell’udienza preliminare, essendosi ormai ingenerato nell’imputato un legittimo affidamento in ordine allo statuto di tutela conseguente all’iniziale dichiarazione (Sez. 1, n. 8595 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278493; Sez. 3, n. 2937 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281008).
Ciò considerato, alla data di proposizione dell’appello, pacificamente l’estratto contumaciale non era stato comunicato, per cui non potevano ritenersi decorsi i termini per la proposizione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977) e l’appello non poteva essere dichiarato intempestivo.
La fondatezza del motivo di ricorso impone, tuttavia, di rilevare la sopravvenuta estinzione del reato, commesso il 12 settembre 2009 e prescritto il 12 marzo 2017.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata – agli effetti penali – senza rinvio (per sopravvenuta prescrizione) e con rinvio, ai soli effetti civil al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 16 ottobre 2023
na COGNOME
Consigliere estensore
I Presidente