Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione del giudizio letta la memoria del difensore che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza con la quale, in data 8 marzo 2023, il Tribunale di Taranto lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen. commesso in Taranto il 28 agosto 2017.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge in quanto i giudici di appello hanno dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza della dichiarazione di domicilio in violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 161, comma 3, cod. proc pen. Il ricorrente deduce che, per il soggetto detenuto per altra causa ai sensi dell’art.156, comma 4, cod. proc. pen., l’elezione di domicilio non è necessaria a condizione che la detenzione risulti dagli atti, come avvenuto nel caso in esame.
Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la prosecuzione del procedimento.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che all’atto di appello è stata allegata procura speciale dalla quale si evince lo stato detentivo dell’appellante, peraltro desumibile anche dall’intestazione della sentenza impugnata.
E’ stato già affermato da questa Corte di legittimità che «In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa» (Sez. 6, n. 21940 del
07/02/2024, NOME, Rv. 286488 – 01; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, NOME, Rv. 285749 – 01).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto per il giudizio. Così deciso il 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presi4ente