Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46034 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Botricello il giorno 22/9/1976 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza NRG 407/2024 in data 15/7/2024 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 luglio 2024 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 22 giugno 2023 in quanto il difensore non aveva depositato, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., una procura speciale ad impugnare rilasciata dopo la sentenza e
contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Osserva al riguardo la difesa del ricorrente che la Corte di appello non ha tenuto conto che l’imputato era detenuto per altra causa e che di conseguenza l’elezione di domicilio richiesta dalla norma era di fatto superflua stante la necessità di effettuazione di notifica personale allo stesso ai sensi dell’art. 156 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto doverosamente premettersi che sulla base di quanto emerso dalla “informazione provvisoria” pubblicata sul sito di questa Corte, le Sezioni Unite con sentenza in data 24 ottobre 2024 hanno chiarito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» con la conseguenza che detta disciplina è applicabile al caso in esame.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, anche chiarito che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione e che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche ne confronti del detenuto “per altra causa” (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
Nel caso in esame lo stato di detenzione per altra causa dell’imputato emergeva non solo dalla intestazione della sentenza impugnata ma anche dalla prima pagina dell’atto di appello.
Per le considerazioni or ora esposte, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Così deciso il giorno 11 dicembre 2024.