Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 02/11/2023, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di COGNOME COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 03/04/2023. La Corte di appello ha richiamato il disposto dell’art. 581, comma 1 -ter e comma 1 -quater, cod. proc. pen. ed ha evidenziato come il ricorrente fosse stato dichiarato assente in primo grado e, ciò nonostante, il difensore non risultava investito con nuovo specifico mandato ad impugnare, nell’ambito del quale doveva essere contenuta specifica dichiarazione/elezione di domicilio.
COGNOME NOME NOME ha proposto ricordo per cassazione avverso la predetta ordinanza, per mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza dell’art. 89 del d. Igs. n. 150 del 2022, con conseguente inapplicabilità dell’art. 581, comma 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., atteso che la dichiarazione di assenza era intervenuta durante la vigenza della disciplina antecedente, con conseguente impossibilità di applicare le previsioni richiamate dalla Corte di appello di Bologna. La difesa ha sostenuto che applicare l’attuale e più stringente normativa determinerebbe una sperequazione di trattamento con profili di evidente anticostituzionalità.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., in considerazione della dichiarata assenza del ricorrente. La difesa richiama dati eccentrici rispetto alla disciplina di legge ed omette di confrontarsi non solo con il chiaro disposto normativo, ma anche con la decisione della Corte di appello, che ha rilevato l’assenza di specifico mandato ad impugnare. La disciplina invocata è stata applicata in considerazione della data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Bologna (03/05/2023), mentre la difesa richiama aspecificamente la disciplina transitoria (della quale viene proposta una lettura parziale e non sistematica). Anche l’accenno contenuto nel motivo di ricorso quanto ad una asserita incostituzionalità della disciplina applicata dalla Corte di appello di Bologna è manifestamente infondato. Questa Corte ha, difatti affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in
cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in limine impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4 , n. 43718 del 11/10/2023. COGNOME, Rv. 285324-01).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024.