Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18117 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18117 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a Kade (Senegal) il 18/03/1974
avverso la sentenza del 14/06/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e l’atto d’impugnazione; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14/06/2024, il Tribunale di Salerno, in esito a giudizio ordinario, assolveva NOME COGNOME perché il fatto non sussiste dai reati di detenzione per la vendita di prodotti con segni falsi (art. 474, secondo comma, cod. pen.) di cui al capo a) dell’imputazione e di ricettazione aggravata (dal cosiddetto nesso teleologico) dei medesimi prodotti, provenienti dal delitto di contraffazione di essi, di cui al capo b) dell’imputazione.
Avverso tale sentenza del 14/06/2024 del Tribunale di Salerno, proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, lamentando «iolazione di legge/erronea interpretazione».
2.1. Con una prima doglianza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno lamentava che il Tribunale di Salerno, nell’assolvere il Diagne dal reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., aveva erroneamente attribuito rilevanza all’incapacità dei prodotti contraffatti di trarre in ingann libera determinazione dell’acquirente.
2.2. Con una seconda doglianza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno contestava l’affermazione del Tribunale di Salerno secondo cui non «può escludersi, data la scarsa qualità della merce, che le borse siano state realizzate dallo stesso imputato», deducendo che tale affermazione «si presenta destituita di qualsivoglia fondamento anche solo di natura logica».
2.3. Con una terza doglianza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno lamentava la mancanza della motivazione in ordine all’assoluzione dal reato di ricettazione.
A tale proposito, oltre a richiamare quanto rappresentato con la seconda doglianza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno lamentava che, qualora si fosse ritenuto che la suddetta assoluzione fosse stata fondata sulla reputata inidoneità dei prodotti contraffatti a trarre in inganno, la medesima argomentazione svolta in relazione alla prima doglianza conduceva a ritenere che fosse stato integrato, a opera di terzi, il reato presupposto della ricettazione di cui all’art. 473 cod. pen.
Con provvedimento del 26/11/2024, la Corte d’appello di Salerno, rilevata la sopravvenuta inappellabilità da parte del pubblico ministero – a norma dell’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 -, delle sentenze di proscioglimento per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio di cui all’art. commi 1 e 2, cod. proc. pen., qualificato l’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno come ricorso per cassazione contro una sentenza inappellabile, trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione.
Tale provvedimento del 26/11/2024 della Corte d’appello di Salerno deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere ritrasmessi alla Corte d’appello di Salerno per il relativo giudizio.
La Corte di cassazione ha già affermato il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall’art. 550 commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall’art. 593, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. p), della legge citata, atteso che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’operatività del regime impugnatorio
previsto all’atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all’impugnazione (Sez. 5, n. 05/02/2025, P., Rv. in corso di attribuzione).
La Quinta sezione si è posta nel solco della sentenza delle Sezioni unite Lista (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01), la quale, con riferimento a un caso analogo a quello che viene qui in rilievo – quello della persistente possibilità, per la persona offesa costituita parte civile, di proporre impugnazione anche agli effetti penali contro le sentenze emesse nei processi relativi ai reati di ingiuria e di diffamazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 23653601) – aveva affermato il principio, del quale la giurisprudenza successiva della Corte di cassazione aveva fatto ampia applicazione (si vedano le pronunce che sono state esposte al punto 4 del Considerato in diritto della sentenza della Quinta sezione), secondo cui, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione (Rv. 236537-01).
Non risulta pertinente, in senso contrario – cioè nel senso della necessità di fare invece riferimento al momento della proposizione dell’impugnazione -, il richiamo che è stato fatto dalla Corte d’appello di Salerno alla decisione che è stata adottata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella camera di consiglio del 24/10/2024 (e le cui motivazioni non sono state ancora depositate), secondo cui «a disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (così l’informazione provvisoria n. 15/2024 a firma della Prima Presidente della Corte di cassazione), atteso che tale pronuncia non riguarda il diritto a impugnare (in particolare, ad appellare), come nel caso qui in esame, ma la disciplina delle modalità del suo esercizio.
Pertanto, poiché l’impugnata sentenza di proscioglimento, in quanto emessa prima del 25 agosto 2024 (il 14/06/2024), poteva essere appellata dal pubblico ministero anche se relativa a reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il provvedimento del 26/11/2024 della Corte d’appello di Salerno, nella parte in cui qualifica come ricorso per cassazione l’impugnazione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno, deve essere annullato senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Salerno per la celebrazione del giudizio di appello.
Annulla senza rinvio il provvedimento della Corte d’appello di Salerno del
26.11.2024 nella parte in cui qualifica come ricorso per cassazione l’impugnazione proposta dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno.
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Salerno per il relativo giudizio.
Così deciso il 20/03/2025.