Appello Concordato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto dell’appello concordato, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quando un successivo ricorso debba essere considerato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale in sede di appello, ha visto la Corte d’Appello accogliere le richieste concordate e rideterminare la pena. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando una presunta violazione di legge.
I Limiti del Ricorso dopo un Appello Concordato
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito la natura e gli effetti dell’accordo raggiunto in appello. Quando le parti formulano richieste concordi, esse implicitamente rinunciano a far valere altre doglianze. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in caso di appello concordato, le parti non possano successivamente lamentare in sede di legittimità un difetto di motivazione o altre questioni relative ai motivi a cui hanno rinunciato.
La cognizione del giudice di legittimità, in questi casi, è strettamente limitata ai motivi che non sono stati oggetto di rinuncia. L’accordo, quindi, produce un effetto preclusivo che circoscrive notevolmente l’ambito del successivo controllo della Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la violazione di legge dedotta dall’imputato come “manifestamente insussistente”.
La Manifesta Insussistenza della Violazione di Legge
I giudici hanno spiegato che, una volta che il giudice d’appello ritiene di accogliere l’accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato. L’accordo tra le parti vincola il giudice alla pena concordata, a meno che non ritenga di non poter accogliere la richiesta. Pertanto, lamentare una violazione di legge in questo contesto risulta infondato, poiché la decisione del giudice non è altro che la ratifica di una volontà processuale comune.
Il Principio di Legalità della Pena
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda il rispetto del principio di legalità della pena. Secondo i giudici, questo principio, nel contesto di un appello concordato, deve essere valutato in relazione alla pena complessiva pattuita. Il principio si considera rispettato se la sanzione finale non esorbita i limiti massimi edittali previsti dalla legge per la fattispecie di reato contestata. Nel caso di specie, non essendo stato superato tale limite, non vi era alcuna violazione da eccepire.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio di auto-responsabilità e coerenza processuale. Permettere a una parte di rimettere in discussione i termini di un accordo liberamente sottoscritto svuoterebbe di significato l’istituto dell’appello concordato. L’accordo limita la cognizione del giudice e, di conseguenza, anche i motivi di un’eventuale impugnazione successiva. L’ordinanza si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che mira a preservare l’efficienza del sistema giudiziario e a dare stabilità alle decisioni basate su accordi processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che la scelta di accedere all’appello concordato è una decisione strategica con conseguenze definitive. Le parti devono essere consapevoli che, accettando l’accordo, rinunciano alla possibilità di sollevare in Cassazione la maggior parte delle censure. Il ricorso per cassazione rimane un’opzione praticabile solo per questioni che esulano dall’accordo (ad esempio, vizi procedurali gravi non sanati) o per violazioni di legge macroscopiche, come l’applicazione di una pena illegale perché superiore al massimo edittale, circostanza non verificatasi nel caso in esame. In conclusione, l’adesione a un patto sulla pena in appello cristallizza la decisione, rendendola quasi inattaccabile in sede di legittimità.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di un appello concordato?
Sì, ma solo per motivi che non sono stati oggetto di rinuncia nell’accordo. La possibilità di impugnazione è fortemente limitata, escludendo doglianze come il difetto di motivazione o altre questioni coperte dal patto tra le parti.
Cosa succede se una delle parti, dopo l’accordo, contesta la pena in Cassazione?
Come stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile. Il giudice che ratifica l’accordo non può discostarsi dai termini concordati e, di conseguenza, le parti non possono rimetterli in discussione in una fase successiva.
Quando si considera rispettato il principio di legalità della pena in un appello concordato?
Secondo la Corte, il principio di legalità è rispettato se la pena complessivamente concordata tra le parti non supera i limiti massimi previsti dalla legge per il reato per cui si procede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1601 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 07/09/1968
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
il.A2
J
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemen formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, Sentenza n. 51557 d 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628), posto che “l’accordo delle parti limita la cognizione del giudi di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/202 COGNOME, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso individua una violazione di legg manifestamente insussistente, atteso che “il giudice, qualora ritenga di accedere all’accordo, no può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato” (Sez. U, Sentenza n. 19415 de 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481, in motivazione), e che, ai fini della impugnazione di questa sentenza, il principio di legalità della pena attiene alla pena complessivamente concordata ed è rispettato se la stessa non esorbita i limiti massimi edittali previsti per la fattispecie (Sez. 5, Sentenza n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente