Appello con Concordato: la Scelta che Chiude le Porte alla Cassazione
L’istituto dell’appello con concordato, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze di tale scelta: l’accordo preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione sui motivi a cui si è rinunciato. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in primo grado, presentavano appello. In sede di giudizio di secondo grado, tramite il loro difensore, raggiungevano un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo la richiesta di appello con concordato, confermava la condanna ma riduceva la pena nella misura pattuita.
Nonostante l’accordo, gli imputati decidevano di presentare comunque ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione generico relativo alla mancata riqualificazione del reato in un’ipotesi meno grave, una questione evidentemente coperta dalla loro precedente rinuncia.
Il Principio dell’Appello con Concordato e i suoi Effetti Preclusivi
L’articolo 599-bis del codice di procedura penale permette all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sui motivi d’appello e sulla pena. In pratica, l’imputato rinuncia a contestare certi aspetti della sentenza di primo grado in cambio di una pena più mite. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, ha rafforzato il principio secondo cui questa scelta ha un effetto preclusivo totale.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte non si limita a influenzare la decisione del giudice d’appello, ma si estende all’intero svolgimento del processo. La rinuncia a un motivo d’appello è equiparabile, nei suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione stessa. Pertanto, una volta che si accetta un appello con concordato, non si può tornare sui propri passi e tentare di ridiscutere in Cassazione proprio i punti che erano stati oggetto di rinuncia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza neanche entrare nel merito delle questioni sollevate. La trattazione è avvenuta in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, a sottolineare la palese infondatezza procedurale dell’impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per cassazione che ripropone questioni a cui l’interessato ha espressamente rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena è inammissibile. L’accordo, infatti, genera un effetto preclusivo che si proietta sull’intero iter processuale, compreso il giudizio di legittimità. Consentire un ricorso del genere svuoterebbe di significato l’istituto del concordato in appello, la cui finalità è proprio quella di definire il processo in modo più rapido, basandosi sulla volontà delle parti.
La Corte ha quindi stabilito che la scelta di accedere al concordato è una manifestazione del potere dispositivo della parte che limita irrevocabilmente il campo delle future contestazioni. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia offre un monito importante per la difesa e per gli imputati: la scelta di un appello con concordato è una decisione strategica definitiva. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e ridotta, dall’altro comporta la chiusura tombale di ogni possibilità di contestare in Cassazione i profili della sentenza coperti dalla rinuncia. È fondamentale, quindi, ponderare con estrema attenzione i pro e i contro di tale accordo, essendo pienamente consapevoli delle sue conseguenze processuali a lungo termine. La porta del giudizio di legittimità, una volta accettato l’accordo, si chiude.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato sulla pena in appello?
No, non è possibile presentare ricorso per Cassazione per contestare questioni a cui si è rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, poiché tale accordo ha un effetto preclusivo sull’intero procedimento.
Qual è la conseguenza della rinuncia ai motivi di appello nell’ambito di un concordato?
La rinuncia ai motivi di appello non solo limita l’esame del giudice di secondo grado, ma preclude anche la possibilità di sollevare le stesse questioni in un successivo ricorso per Cassazione, analogamente a quanto avviene con la rinuncia all’impugnazione stessa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39302 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TELESE TERME il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERRETO SANNITA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi presentati dal difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, contro la sentenza n.9035/2025 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili.
Nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi del comma quinto dell’art. 73 T.U. stup., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ts2-5 Così deciso il 7 fottobre 2021
Il Consi liere estensore