Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE dei RIESAME di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente, con le quali l’AVV_NOTAIO
NOME ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 settembre 2023, il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Catanzaro che aveva respinto l’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato di cui all’art. 416bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 125, 273, 275 e 310 cod. proc. pen.
Rappresenta che: in data 6 settembre 2023, la difesa aveva depositato presso la cancelleria una memoria illustrativa, alla quale erano allegati i verbali delle dichiarazioni rese, in data 30 maggio 2023, dal nuovo collaboratore di giustizia COGNOME NOME; il Tribunale non aveva preso in considerazione tali verbali, poiché considerati elementi nuovi, non rientranti nell’ambito di cognizione del giudice dell’appello cautelare.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione i verbali in questione, atteso che si trattava di elementi sopravvenuti all’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e che erano strettamente connessi alla carenza di gravità indiziaria, lamentata con la richiesta di revoca della misura. Il COGNOME – ritenuto il capo del gruppo dei c.d. “Italiani” e reggente per conto di COGNOME NOME dell’intera “RAGIONE_SOCIALE” di gruppi criminali ipotizzata dalla pubblica accusa – aveva affermato, infatti, che il COGNOME non era coinvolto nelle dinamiche associative e che, «con riferimento al suo collegamento al gruppo degli “Zingari”, … si era trovato coinvolto come intermediario esclusivamente nella vicenda del terreno di NOME COGNOME».
Tali dichiarazioni, unitamente a quelle rese dal collaboratore COGNOME NOME, già indicate nell’atto di appello, avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad una completa rivisitazione del quadro indiziario.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 125, 273 e 299 cod. proc. pen.
Rappresenta che: con l’atto d’appello, la difesa aveva evidenziato che il quadro indiziario risultava sensibilmente mutato in considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME; il Tribunale aveva ritenuto infondata la tesi difensiva, in considerazione del fatto che, dalle dichiarazioni rese da tali collaboratori di giustizia, emergeva comunque che l’indagato facesse parte della «RAGIONE_SOCIALE» delineata dalla pubblica accusa, seppur nell’ambito di un sottogruppo diverso da quello indicato nell’imputazione: gli “Italiani” (riconducibile a COGNOME NOME) e non i “Banana” (di cui faceva parte lo stesso COGNOME).
Tanto premesso, il ricorrente contesta la motivazione del Tribunale, sostenendo che, a fronte di un’imputazione nella quale si riconduce il COGNOME all’interno del gruppo dei “Banana”, con lo specifico ruolo di organizzatore del
narcotraffico, sarebbe del tutto illogico ritenere ininfluenti dichiarazioni che, ponendosi in contraddizione con la ricostruzione operata dalla pubblica accusa, inseriscono l’indagato in un diverso gruppo criminale.
Sotto altro profilo, contesta la valutazione del Tribunale in ordine alle contraddizioni nelle quali sarebbero incorsi gli altri collaboratori di giustizia evidenziate dalla difesa con l’atto di appello.
2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 310 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che le propalazioni dei collaboratori di giustizia – che costituirebbero l’unico elemento su cui si basa la misura cautelare – sarebbero discordanti e, in ogni caso, non idonee a rappresentare un coinvolgimento del COGNOME nel sodalizio criminale.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato motivi nuovi.
4.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 125, 273, 275 e 310 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha precisato che «il presente motivo nuovo, avanzato ai sensi dell’art. 585, c. 4, c.p.p. ha come precipuo scopo quello di meglio specificare quanto già rassegnato con il motivo n. 1 del ricorso principale, anche alla luce della sopravvenuta pronuncia del Massimo Consesso del 30 novembre 2023».
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto il primo motivo è fondato.
Il Tribunale non ha preso in considerazione le dichiarazioni del COGNOME, in quanto i verbali che le documentavano erano stati prodotti solo con la memoria difensiva prodotta il 6 settembre e non con i motivi di appello. Tale circostanza, secondo il Tribunale, renderebbe i verbali inutilizzabili per la decisione, atteso che l’ambito della cognizione dell’appello sarebbe delimitato, per la sua natura devolutiva, dagli originari motivi di impugnazione.
Al riguardo, va rilevato che, in ordine all’ambito della cognizione del giudice dell’appello cautelare, si erano formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo una parte della giurisprudenza, «nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen, proposto dall’indagato avverso l’ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame è vincolato dall’effetto devolutivo dell’impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l’emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all’appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare» (Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, Giorgio, Rv. 283383; Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278372; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, RV. 272206).
Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, «l’appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l’art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, COGNOME, Rv. 282228; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 263936; Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, COGNOME, RV. 253331; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, COGNOME, RV. 252874).
Il contrasto è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite, che hanno affermato che, «nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello» (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155).
Le Sezioni Unite hanno rilevato che la scarna disciplina configurata nell’art. 310 cod. proc. pen. non consente di ricostruire in maniera autonoma i contorni dei poteri cognitivi attribuiti al giudice dell’appello, «imponendo, dunque, di rivolgersi a tal fine ai principi che governano la materia cautelare, secondo un approccio esegetico di carattere sistematico».
Nella logica tracciata dai «principi generali sui quali si regge l’intero sistema cautelare», hanno ritenuto irragionevole ritenere che al giudice dell’appello cautelare «sia preclusa la possibilità di acquisire gli elementi probatori
eventualmente prodotti dalle parti ad integrazione della piattaforma cognitiva sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato».
L’esigenza di garantire la sintonia tra l’intervento cautelare e la realtà sottostante, nell’ottica del costante adeguamento del primo alla seconda e della ragionevole durata della restrizione della libertà personale, invero, risulta incompatibile con la preclusione ipotizzata dal primo dei due orientamenti in conflitto, che «si traduce nell’illogica imposizione di riattivare in ogni caso la sequenza procedimentale prevista dall’art. 299 cod. proc. pen., al fine di sottoporre a valutazione giudiziale i nova probatori, anche quando le parti già ne dispongono al momento della celebrazione dell’appello proposto avverso un provvedimento già adottato».
Alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, risulta evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso.
L’appello cautelare proposto dall’interessato “attaccava” il quadro indiziario sussistente in ordine alla partecipazione dell’indagato al sodalizio criminale e gli elementi nuovi prodotti dalla difesa si inserivano pienamente in tale linea difensiva, tendendo a dimostrare, attraverso le dichiarazioni del COGNOME (lette anche in relazione a quelle rese dal collaboratore COGNOME NOME, già indicate nell’atto di appello) l’estraneità del COGNOME al clan.
Il Tribunale avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni del COGNOME, per verificare se esse, unitamente agli altri elementi addotti dalla difesa, facessero venire meno il grave quadro indiziario posto a base della misura cautelare in atto.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, per nuovo esame dell’istanza, che dovrà essere effettuato anche alla luce dei verbali delle dichiarazioni rese dal COGNOME, prodotti dalla difesa.
I restanti motivi di ricorso risultano assorbiti e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio perché il Tribunale di Catanzaro si attenga ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 26 marzo 2024.