Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28508 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28508 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Lagonegro il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Praia a Mare il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ‘lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, nella qualità di indagato nel procedimento in epigrafe, e NOME COGNOME nella qualità di terzo interessato alla restituzione della res, n quanto amministratore protempore della società RAGIONE_SOCIALE proprietaria di un’area sita nel Comune di Lagonegro, nel di maggiore consistenza adibita a parcheggio, con unico ricorso e mediante medesimo difen ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale di Potenza di appello con cui è stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro preventivo d decreto del Gip del Tribunale di Potenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, COGNOME e NOME COGNOME deducono violazione di legge processuale, evidenziando che il giudice a quo ha dichiarato erroneamente la inutilizzabilità della relazione redatta dal Consulente Tecnico e della nuova documentazione depositata dagli appellanti per la prima volta nel corso di giud appello, in quanto novum non producibile in sede di appello.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione dell’art. L.1150/1942, sotto il profilo della omessa considerazione dell’intero provvedim approvazione del piano regolatore generale n.144 del 1975, evidenziando che nel tes suddetto provvedimento non vi è alcun riferimento al vincolo assoluto monument archeologico e paesaggistico cui sarebbe sottoposta l’area in questione, ubicata dell’ospedale di Lagonegro. L’inclusione dell’area tra quelle soggette a vincolo ed assoluto era stata, infatti, proposto dalla Regione ma il Comune aveva assunto determin diverse in proposito, come emerge chiaramente dal PRG del 1973, antecedente all’atto fi approvazione del 1974, che costituisce atto integrante dell’intero iter procedimentale in ordine alla area di minore consistenza, erronea è anche la motivazione del giudice a quo n lla parte in cui non considera che il vincolo dell’area “a verde pubblico” non preclude private a carattere imprenditoriale. Precisano infatti che il vincolo “a verde pubblico espropriativo, e non conformativo e, in quanto tale, è decaduto decorso il quinquennio d apposizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta h l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente COGNOME NOME NOME privo di legittimazione ad impugnare, in quanto sogget interessato alla restituzione dell’area sottoposta a vincolo, essendo egli im procedimento penale in oggetto nella qualità di precedente amministratore della s
proprietaria dell’area. L’attuale amministratore e rappresentante legale della socie RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’area, legittimato a proporre il ricorso per cassazione è du ricorrente NOME COGNOME.
1.1. La carenza di interesse concreto ed attuale all’impugnazione comporta l’inammiss del ricorso proposto da COGNOME NOME e la condanna al pagamento delle spese processual una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il primo motivo di ricorso di COGNOME è fondato. In proposito, si osserva che recent le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che “nel giudizio di appello cautelare (art proc. pen.), celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 12 pen., possono essere prodotti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio di dev contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto e del contraddittorio (Sez. U, n. del 30/11/2023). Si è quindi confermato l’ giurisprudenziale secondo cui, nel procedimento conseguente all’appello contro provvedi in materia di sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione rela elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l’a “devolutum” e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 12245 del 14/02 255539).
Nel caso in disamina, NOME COGNOME, quale rappresentante legale della so proprietaria dell’area, ha impugnato il decreto di sequestro preventivo dell’area in que atto di appello, producendo, dopo la formulazione del gravame, una ulteriore perizia t depositando nuova documentazione rispetto a quella già acquisita in sede di convali decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, in sede di appello, h erroneamente che la seconda perizia tecnica e la relativa documentazione allegata non pot essere valutate, trattandosi di documentazione non sottoposta all’attenzione del primo
Il Tribunale ha quindi omesso la valutazione dei nova prodotti in sede di appello, ritenendo, erroneamente, che tale valutazione fosse preclusa in sede di appello ca Tuttavia, come detto, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio op secondo il quale possono essere prodotti elementi nuovi in appello, sia pure nel ris principio devolutivo.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo giudizi Tribunale di Lagonegro.
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Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti della società “RAGIONE_SOCIALE” e rinvia p giudizio al Tribunale di Lagonegro, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. pro Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagament spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 Marzo 2024
il Consigliere estensore
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il Presidente