Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16094 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 669/2025
CC – 16/04/2025
R.G.N. 43127/2024
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Palermo il 03/08/1971, avverso la ordinanza del 29/11/2024 del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo qualificarsi l’impugnazione come opposizione e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29/11/2024, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare colloqui con i propri familiari, segnatamente con tre fratelli, due cognate e due nipoti con lui non conviventi.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.
La difesa deduce che il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza del ricorrente ad essere autorizzato ad effettuare colloqui con familiari, riportandosi alle motivazioni addotte dal pubblico ministero nel suo parere, con un provvedimento assai generico e non adeguatamente motivato, non essendo dato sapere in che modo i fratelli, la sorella ed i nipoti del detenuto avrebbero potuto agevolare i contatti con il contesto criminale di riferimento ovvero agevolare la commissione del reato.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16094/2025 Roma, lì, 28/04/2025
Il ricorrente richiama, in proposito, le posizioni assunte dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione che hanno ribadito che il diritto ai colloqui Ł parte integrante del percorso rieducativo del detenuto; e persino la C.E.D.U. ha ribadito che le restrizioni devono essere sempre giustificate, enfatizzando l’importanza di un contatto minimo con i familiari; sottolineando infine come, nel caso in esame, non vi fossero elementi tali da negare il nulla osta ai colloqui con i familiari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello cautelare e gli atti vanno trasmessi al giudice territoriale funzionalmente competente.
1.1 Occorre premettere che, con la sentenza n. 24 del 03/12/1996 (dep. 1997, COGNOME, Rv. 206465), le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell’indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull’impugnazione dettate dall’art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello “status libertatis”)».
Il principio affermato dalle Sezioni unite Ł stato ritenuto applicabile anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286514).
Si Ł sottolineato, in proposito, che non si tratta di una «mera modalità accessoria» degli arresti domiciliari, ma di una prescrizione che ha una propria autonomia e «che incide gravemente sulla afflittività della misura cautelare principale» (Sez. 6, n. 21296 del 12/05/2009, COGNOME, Rv. 243678; piø di recente, nello stesso senso, Sez. 4, n. 20380 del 07/03/2017, Affinito, Rv. 270026), atteso che la ragione ispiratrice della norma di cui all’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. va colta nella necessità di consentire di regolare le forme di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari e di conformarne il concreto regime modale, attraverso limiti o divieti per l’imputato di comunicare in riferimento alla riconosciuta esistenza di peculiari esigenze cautelari, sia di natura endoprocessuale che di prevenzione sociale (Sez. 1, n. 6934 del 08/09/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280530).
Nella stessa direzione, si Ł anche affermato che l’appellabilità ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dei provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 284, comma 2, cod. proc. pen. muove dal presupposto che gli arresti domiciliari comportano restrizioni alla possibilità di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con l’indagato o lo assistono solo se il giudice dispone in tal senso perchØ ritiene tale limitazione necessaria a fini cautelari, così introducendo, con provvedimento giurisdizionale, un limite alla libertà personale che si aggiunge al divieto di allontanarsi dall’abitazione e riguarda la libertà di comunicazione (Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, COGNOME, cit.).
1.2 NŁ Ł ipotizzabile, come sottolinea il Procuratore generale nella sua requisitoria, un ricorso per saltum.
Deve essere ribadito, infatti, il costante orientamento di questa Corte secondo cui il ricorso per
saltum Ł un rimedio esperibile, ex art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono una misura coercitiva, nonchØ, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 2, n. 51702 del 17/11/2023, COGNOME; Sez. 6, n. 15125 del 07/02/2023, T., Rv. 284581; Sez. 2, n. 24349 del 24/5/2022, COGNOME, Rv. 283178).
In virtø del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso immediato per cassazione non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e avverso tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente sulla cautela si pronuncia sulla misura cautelare in corso di esecuzione, in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare (Sez. F, n. 33330 del 29/08/2024, COGNOME).
In conclusione, visto il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Giudice competente per l’ulteriore corso ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M
Qualificata l’impugnazione come appello cautelare, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Palermo
Così deciso il 16/04/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME