Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 17685 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO, con le quali è stato chiesto, previa qualificazione del ricorso in appello cautelare, la trasmissione degli atti al Tribunale d Milano.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia rigettava l’istanza con la quale il difensore del ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare, disposta il .14 dicembre 2023, nei confronti di NOME COGNOME, sul presupposto che all’esito del procedimento di riesame proposto il 22 dicembre 2023, il Tribunale del riesame, dopo aver ricevuto gli atti in data 27 dicembre 2023, aveva emesso ordinanza di conferma solo 1’8 gennaio 2024.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo per violazione di legge per la mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 309, comma 10, cod.proc.pen., ritenendosi che erroneamente non era stata accolta l’istanza di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare.
Lette le conclusioni depositate dal AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, con le quali si è chiesto, previa qualificazione del ricorso come appello, trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano, competente ex art. 309, comma 7, cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere convertito in appello cautelare.
In applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, deve rilevarsi come nella fase cautelare l’indagato sottoposto a misura possa proporre unicamente riesame avverso l’ordinanza genetica, ovvero appello nei confronti delle ordinanze ulteriori e diverse da quella che dispone la misura.
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari si è pronunciato esclusivamente sulla dedotta tardività della pronuncia del Tribunale del riesame e sulla conseguente perdita di efficacia della misura.
Tale ordinanza, invero, poteva essere impugnata esclusivamente proponendo l’appello cautelare previsto dall’art. 310 cod.proc.pen., non essendo neppure consentito, nel caso di specie, il ricorso per saltum.
Come recentemente ribadito da questa Corte, infatti, il ricorso per saltum è un rimedio esperibile, ex art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status
libertatis non altrimenti impugnabili (Sez.6, n. 15125 del 7/2/2023, Rv. 284581; Sez.2, n. 24349 del 24/5/2022, NOME, Rv. 283178).
Sulla base di tale principio, deve ritenersi che l’ordinanza che non accolga la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, per tardività della decisione del Tribunale del riesame, rientra tra i tipici provvedimenti adottati in tema di misure cautelari per i quali è esperibile unicamente il rimedio dell’appello.
L’ordinanza in questione, infatti, agendo sul diverso piane della persistenza della misura, ne importa l’estinzione automatica che deve essere disposta, con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306 cod.proc.pen., suscettibile di appello ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 809 del 17/2/2000, Demo, Rv. 216065; in merito alla indeducibilità dinanzi al Tribunale del riesame, Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366).
3.Quanto detto comporta che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza in esame è l’appello ex: art. 310 cod.proc.pen., essendo preclusa la proposizione del ricorso per saltum in cassazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere convertito in appello cautelare, con conseguente trasmissione al Tribunale competente per la decisione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello cautelare, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente