Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40095 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40095 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso come da memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data4 luglio 2025, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 19 maggio 2025, disponeva il ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME anche con riferimento ai reati di cui ai capi nn. 117, 120, 129, 133, 135 e 137. Riteneva il tribunale che, trattandosi di reati aggravati dall’art. 416 bis1 cod. pen., il termine di fase della custodia cautelare dovesse essere individuato in quello di un anno ex art. 303 lett. a) n. 3 cod. proc. pen..
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato AVV_NOTAIO COGNOME, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 292, comma 2, lett. c) e cbis ) cod. proc. pen. per difetto di autonoma valutazione stante che il tribunale del riesame di Lecce aveva recepito senza critica gli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza genetica;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. ed alla gravità indiziaria quanto ai capi nn. 117, 120, 129, 133, 135 e 137 posto che non si era tenuto in alcun conto il contenuto del lungo interrogatorio reso dal COGNOME dinanzi l’autorità giudiziaria e con il quale erano stati forniti ampi chiarimenti in ordine a ciascuno degli addebiti; riportati lunghi passi di tali dichiarazioni si concludeva per la nullità dell’ordinanza del riesame che aveva incorporato quella del RAGIONE_SOCIALE;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen. quanto ai capi nn. 117, 120, 129,
133, 135 e 137 non essendosi tenuto conto del ruolo specifico contestato al COGNOME e della sua intervenuta cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria in relazione alla circostanza di cuii all’art. 416bis. 1 cod. pen. posto che il fine di agevolazione della famiglia COGNOME non determinava la automatica applicazione della custodia in carcere alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ripetutamenteridotto i campi applicativi delle originarie presunzioni stabilite dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari nonchØ alla adeguetzza e concretezza delle stesse posto che le contestazioni avevano ad oggetto fatti avvenuti ben 4 anni prima l’irrogazione della misura e avrebbe dovuto tenersi necessariamente conto del tempo silente;
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e)cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta applicazione della presunzione di adeguatezza da parte del tribunale del riesame senza che alcuna motivazione avesse riguardato l’inidoneità delle altre misure applicabili anche in relazione al comportamento processuale collaborativo ed alla personalità dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’intero ricorso Ł proposto per motivi inconferenti rispetto all’oggetto del provvedimento assunto dal giudice dell’appello cautelare personale e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come Ł agevole desumere dall’ordinanza impugnata, la stessa ha avuto ad oggetto l’appello proposto dal P.M. di Lecce avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva dichiarato cessata la custodia cautelare nei confronti del COGNOME per decorrenza del termine di fase. Il tribunale, rilevato che a carico del predetto, si procede anche per reati aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., ha evidenziato che aveva errato il G.i.p. nel ritenere un termine minore dovendo applicarsi il termine di un anno ex art. 303 lett. a) n. 3 cod. proc. pen..
Trattandosi, pertanto, di ordinanza emessa in sede di appello cautelare personale avente ad oggetto la sola questione dell’individuazione del termine di fase, tutte le doglianze avanzate dalla difesa ed aventi ad oggetto la gravità indiziaria, l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio nonchØ la sussistenza ed adeguatezza della misura custodiale, appaiono totalmente prive di conferenza posto che oggetto del devolutum in questa specifica fase Ł, appunto, la sola indidivuazione del termine di durata massima della custodia cautelare in ragione della contestazione di fatti aggravati dalla agevolazione mafiosa.
Le doglianze in tema di gravità indiziaria ovvero di sussistenza ed adegutezza delle esigenze cautelari vanno pertanto rimesse alla loro fase naturale del riesame ex artr. 309 cod. proc. pen. ovvero degli appelli ex art. 310 cod. proc. pen. a fronte di provvedimenti reiettivi di istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto applicata in cui, appunto, siano oggetto della devoluzione in sede di prima impugnazione ed eventuale successivo ricorso per cassazione anche le questioni in tema di gravità indiziaria e sussistenza ed adeguezza delle esigenze.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME