Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3175 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALAGONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, che, dopo breve discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tmb:::iale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/7/2023 rigettava l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dei Tribunale di Veronè d& 1/6/2623, che :veva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della miura cautelare della custodia ir, carcere nei confronti d Tonmaso COGNOME.
L’indagato, a mezzo dei difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peri, per inosservanz=y o erronea applicazione della legge penale con riferlmento F,lia competenza per terft:orio, Evidenzia che la competenza territoriale a conescere dei reati .-)scrittigli è del Tribunale di Caltagirone.
2.1 Con il secondo motivo deduce la vioazione. dell’art. 506, comma 1, íett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla carenza di motivazione, nonché
illogicità della motivazione. Rileva che il Giudice per le indagini preliminari si è sostanzialmente riportato alla richiesta del Pubblico ministero, senza effettuare un vaglio critico in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.2 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen. in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione ovvero per manifesta illogicità. Osserva che dai provvedimento impugnato non è dato comprendere sulla base di quali elementi il Tribunale abbia ritenuto il pericolo di recidiva, né le ragioni per le quali le esigenze cautelari di prevenzione speciale siano state ritenute concrete ed attuali, né perché le stesse non possano essere salvaguardate con la misura meno afflittiva degli arresti dorniciliari, anche con l’applicazione di strumenti di controllo elettronici.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile,
1.1 I primi due motivi sono manifestamente infondati. Ed invero, l’istanza reietta dal Giudice per le indagini preliminari attingeva solo il tema delle esigenze cautelari, con la conseguenza che correttamente il Tribunale ha ritenuto le doglianze in tema di competenza per territorio e di gravità indiziaria inammissibili. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l’appello cautelare disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen. è governato dal principio devolutivo, per cui se l’indagato ha fondato la propria richiesta di revoca o sostituzione della misura solo sulla dedotta cessazione o sull’affievolimento delle esigenze cautelari e il primo giudice ha deciso sulla base di tale unico motivo, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l’ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sezione 6, n. 19008 del 21/4/2016, S., Rv. 267209 – 01). In altri termini, in tema di appello cautelare, stante !a natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice , b circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal “decisum” del provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice “ad quem” è attribuito i potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal gloclice ” a quo” (Sezioni Unite, 30/11/2023, COGNOME, informazione provvisoria n. 16/2023; Sezione 3, n. 30483 del 28/5/2015, NOME, Rv. 264318 – 01; Sezione 1, n. 43913 del 2/7/2012, Xu, Rv. 253786 01).
1.2 Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto marilfestarriente infondato. In proposito, giova evidenziare che l in3ussistenza delle esigenze
cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. – così come dei gravi indizi di colpevolezza – è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 e 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Nel caso oggetto di scrutinio, ii Tribunale del riesame ha congruamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla loro intensità ed alle ragioni che hanno imposto l’adozione del presidio cautelare custodiale. In particolare, i giudici della cautela hanno evidenziato, da un lato, l’articolato contesto delinquenziale all’interno del quale sono maturati i fatti per cui si procede, il consistente arco temporale nel corso del quale si sono dipanate !e condotte criminose, la reiterazione sfrenata delle stesse, il ruolo particolarmente attivo dell’odierno ricorrente e, dall’altro, la sua più che negativa personalità, tenuto corto de; plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui risulta gravato, oltre alla aircostanza che ha delinquito mentre era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, disposta dal Tribunale di Sorveglianza; hanno, poi, motivato diffusamente a pagina 4 anche in relazione al profilo della inadeouatezza di qualsivoglia altra misura cautelare meno afflittiva, evidenziando a mancanza di qualsiasi garanzia in ordine ai rispetto delle prescrizioni ad esse connesse, stante la personalità trasgressiva del COGNOME. Trattasi di motivazione all’evidenza completa, esaustiva, congrua ed immune da vizi illogici.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen a la condanna del ncorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi proffli di colpa nella determinazione ,Jella causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di curo eremita, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp., att. cod. proc. pen.
Così deci-;° in Roma, il giorno 6 dicembre 2023.