Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2580 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 15 aprile 2022 del Tribunale per il riesame di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Lecce rigettava l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 21 marzo 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione nei confronti del ricorrente valorizzando la preclusione processuale a dedurre argomenti sul tema della gravità indiziaria, non devoluto al giudice che procede e ravvisando comunque, in ragione del breve tempo decorso dall’applicazione della misura (18/3/2022), persistente attualità delle esigenze cautelari desunte dalle modalità dei fatti, anche per difetto di aliquid novi da poter valutare rispetto al momento genetico della cautela.
Si procede in cautela, nei confronti del ricorrente per delitti di estorsione (art 629 cod. pen.), circonvenzione di persona incapace (art. 643 cod. pen.) e indebito utilizzo di carte di pagamento digitali (art. 493 ter cod. pen.); fatti commessi il settembre 2021.
Con i motivi di ricorso si deduce:
3.1. contraddittorietà, manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in ragione della equivocità del patrimonio indiziario, della personalità dell’agente (incensurato e privo di contatti con settori professionali del crimine di settore) e del decorso del tempo dalla consumazione dei fatti;
3.2. inosservanza della legge processale (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.), per la mera apparenza della motivazione spesa sul tema della rilevanza delle ritenute esigenze cautelari e della adeguatezza della misura coercitiva di natura detentiva applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché aspecifico, non autosufficiente e manifestamente infondato.
1.1. Va preliminarmente sgombrato il campo dalla ammissibilità delle censure poste dal ricorrente in tema di vizi della motivazione del provvedimento impugnato che afferiscono alla già divisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sul punto, il Tribunale della valutazione cautelare ha già osservato come, atteso il carattere pienamente devolutivo dell’appello cautelare disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen., in difetto di domanda rivolta al prim giudice sulla sussistenza della gravità indiziaria, non è possibile dilatare in appello
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(nelle forme del trapezio rovesciato) l’ambito della devoluzione al giudice della verifica. La piramide devolutiva delineata dal legislatore -anche in materia
cautelare- inibisce la prospettazione nella sede di impugnazione di nuove
“domande” non previamente sottoposte alla valutazione del giudice che procede e di quello adito ex art. 310 del codice di rito. Avendo il ricorrente richiesto al giudice
che procede la mera revoca o sostituzione della custodia domiciliare con misura meno afflittiva, sono inammissibili quelle domande che mirano a dilatare il
perimetro delle ambizioni di libertà rappresentate al giudice che procede.
1.2. Ciò posto, il Tribunale della cautela, ribadito che la sussistenza delle concrete esigenze cautelari deriva dalla analisi delle gravi condotte violente, iterate nel
tempo e dirette verso soggetto che versa in condizioni di minorata difesa, ha espressamente evidenziato che, a fronte del decorso di appena un mese dal
momento genetico della misura, nessun elemento di novità, degno di apprezzamento cautelare, veniva rappresentato
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‘Non potendo riconoscersi tale
efficacia ad un differente apprezzamento dei fatti non sollecitato neppure innanzi al giudice che procede. I profili proposti alla valutazione del tribunale risultano
pertanto esaminati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.