Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18422 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18422 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il 10/10/2003
avverso l’ordinanza del 17/02/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 17/02/2025 il Tribunale di Milano, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano del 02/01/2025, che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra non custodiale, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale del riesame ha errato nel dichiarare inammissibile l’appello cautelare per carenza di interesse, ritenendo che la sentenza della Corte territoriale fosse passata in giudicato in data 18/01/2025; che, invero, in data 17/01/2025 il difensore aveva proposto tempestivamente ricorso per cassazione.
Il ricorso Ł fondato.
Risulta, invero, dagli atti che il 17/01/2025 il difensore aveva proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 03/12/2024 dalla Corte di appello di Milano, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. Di conseguenza, la sentenza non era passata in giudicato quando il Tribunale del riesame ha emesso l’ordinanza impugnata, sull’errato presupposto che fosse venuto meno l’interesse del ricorrente, ritenendo che la sentenza di secondo grado fosse divenuta irrevocabile.
Si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per il giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME