Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 4257  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/7/2023 emessa dal Tribunale di Bari lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procura visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari rigettava l’is con la quale il difensore del ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la pe di efficacia della misura cautelare disposta nei confronti di NOME COGNOME, presupposto della nullità dell’interrogatorio di garanzia.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico motivo p
violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendosi che erroneamente non era stata accolta l’eccezione di nullità derivante dall’omessa notifica dell’avviso di deposito degli atti sui quali si fondava l’ordinanza cautelare, prima dell’interrogatorio di garanzia.
A tal riguardo, il ricorrente espone che il 14 luglio 2023 il difensore riceveva l’avviso dell’avvenuto arresto di NOME COGNOME e, nonostante non avesse ricevuto l’avviso di deposito degli atti, il 17 luglio otteneva copia dell’ordinanza cautelare, nella quale si dava atto della presenza di allegati contenenti le intercettazioni indicate nell’ordinanza.
Solo al termine dell’interrogatorio di garanzia il difensore riceveva l’avviso di deposito degli atti, il che aveva comportato un’indebita limitazione del diritto di difesa dell’indagato.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso deve essere convertito in appello cautelare.
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, deve rilevarsi come nella fase cautelare l’indagato sottoposto a misura possa proporre unicamente riesame avverso l’ordinanza genetica, ovvero appello nei confronti delle ordinanze ulteriori e diverse da quella che dispone la misura.
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza emessa all’esito dell’interrogatorio di garanzia, con la quale il giudice per le indagini preliminari s è pronunciato esclusivamente sulla dedotta nullità dell’interrogatorio e sulla conseguente perdita di efficacia della misura.
Tale ordinanza, invero, poteva essere impugnata esclusivamente proponendo l’appello cautelare previsto dall’art. 310 cod.proc.pen., non essendo neppure consentito, nel caso di specie, il ricorso per saltum.
Come recentemente ribadito da questa Corte, infatti, il ric:orso per saltum è un rimedio esperibile, ex art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez.6, n. 15125 del 7/2/2.023, Rv. 284581; Sez.2, n. 24349 del 24/5/2022, Mirenda, Rv. 283178).
Sulla base di tale principio, deve ritenersi che l’ordinanza che non accolga la richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, per omesso o
invalido espletamento dell’interrogatorio di garanzia, rientra tra i tipic provvedimenti adottati in tema di misure cautelari per i quali è esperibile unicamente il rimedio dell’appello.
Questa Corte ha condivisibilmente affermato che le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art.294 cod.proc.pen., concernendo vicende del tutto avulse dall’ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l’intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l’estinzione automatica che deve essere disposta, con l’ordinanza specificamente prevista dall’art.306 cod.proc.pen., suscettibile di appello ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen. (Sez.3, n. 809 del 17/2/2000, Demo, Rv. 216065; in merito alla indeducibilità dinanzi al Tribunale del riesame, Sez.2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366).
3.Quanto detto comporta che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza in esame è l’appello ex art. 310 cod.proc.pen., essendo preclusa la proposizione del ricorso per salturn in cassazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere convertito in appello cautelare, con conseguente trasmissione al Tribunale competente per la decisione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello cautelare, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 28 novembre 2023
Il Consigliere estensore