Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia in data 17/1/2024 udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto riqualificarsi il riscorso in appello udite le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO il quale ha chiesto
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 gennaio 2024 il GIP del Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, con il quale si contestavano le modalità esecutive del sequestro preventivo disposto dal GIP il 16/10/2023, in relazione ai crediti di imposta profitto del delitto di truffa.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore della società denunciando violazione di legge in particolare degli artt. 19 e 53 D.Igs. 231/2001, con conseguente violazione dell’art. 74 D.Igs. 231/2001 , in relazione agli artt. 676 e 677 cod. proc. pen.
Rileva la difesa che l’esecuzione relativa al sequestro di crediti di imposta per il valore di 1.785.502,25 ha inciso su crediti diversi da quelli costituenti profitto dell’ipotizzato delitto di truffa.
Il Gip nel provvedimento impugnato, ha ritenuto la propria competenza sull’assunto che essendo il provvedimento di sequestro divenuto definitivo a causa della rinuncia della parte al riesame, la questione relativa alla presunta non corretta individuazione di crediti oggetto di sequestro, fosse deducibile con l’incidente di esecuzione, ma andasse respinta.
Fermo che nel caso in esame è stato disposto il sequestro preventivo con riferimento al credito di imposta pari ad euro 1.785.502,25 allo stato nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE, la questione in ordine alla assoggettabilità o meno a sequestro di crediti di imposta diversi da quelli da quelli, in ipotesi, generati dal contestato reato di truffa, per il fatto che tratterebbe crediti estranei al reato, non attiene alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, delle quali la società ricorrente si duole, e non possono essere fatte valere con procedura dell’incidente di esecuzione.
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude, infatti, la revoca, come sostenuto dal GIP, per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare (art. 322 bis cod. proc. pen.) avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, così dovendosi qualificare l’originario incidente di esecuzione, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione ( Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, Rv. 274092).
Ha dunque errato il Gip del Tribunale di Foggia a decidere quale giudice dell’esecuzione, poiché nel caso di specie non si verte in ipotesi di doglianze che riguardano le modalità di esecuzione del sequestro preventivo, ma di censure che il ricorrente avrebbe dovuto sottoporre ad un giudice di merito e con le quali si richiede, sostanzialmente, la revoca parziale del sequestro preventivo (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023 Rv. 284419; Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Rv. 285335), il ricorso proposto, pertanto, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis va convertito in appello (Sez. 4, 9 marzo 2007, n. 18223, Rv. 237362; Sez. 3, 20 gennaio 2004, n. 14724, Rv. 228605; Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34403, Rv. 225717; Sez. 3, 5 dicembre 2002, n. 8124, Rv. 223464; Sez. 4, 7 ottobre 1997, n. 2417, Rv. 210093; Sez. 3, 7 aprile 1995 n. 1182, Rv. 202599) non potendosi fare
discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in “senso lato”, solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l’erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall’ordinamento all’interessato, di avere una pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello cautelare, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia.
Così deciso il 7/5/2024