Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 37854 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2025 del Tribunale di Trapani
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’ AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari di Trapani, convalidato l’arresto di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 385, comma 1, cod. proc. pen., non ha applicato la misura cautelare richiesta dal
pubblico ministero , essendo il reato punito con pena inferiore al limite di cui all’art. 275, comma 2bis cod. proc. pen., che stabilisce che la misura cautelare non può essere applicata qualora sia prevedibile che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo il vizio di violazione di legge, in quanto l ‘art. 275, comma 2bis cod. proc. pen. non troverebbe applicazione nei casi di arresto in flagranza, per i quali l ‘art. 391, comma 5, cod. proc. pen., legittima l’applicazione dell a misura della custodia in carcere anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 274, comma 1, lett. c) e 280, cod. proc. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per saltum avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare.
Tuttavia, avverso tale provvedimento è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 269418).
Da ciò consegue che il ricorso, proposto per saltum in una ipotesi in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato come appello cautelare e trasmesso al Tribunale per il riesame di Palermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso
Così deciso il 29/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME