Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21979 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 04/12/2023 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 04/12/2023, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’istanza, che era stata presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE, di restituzione dell’imbarcazione da diporto denominata MATILDE YCPA, intestata a tale società e che era stata sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, nell’ambito del procedimento penale 935/2017 RGNR che era stato instaurato contro, tra gli altri: NOME COGNOME (nei cui confronti era stato disposto sequestro dell’imbarcazione), per i reati di RAGIONE_SOCIALE per delinquere e per diversi reati tributari e di autoriciclaggio, essendo poi intervenuta, a suo carico, sentenza di condanna, emessa in esito a giudizio abbreviato, del G.u.p. del Tribunale di Padova, confermata con la sentenza del 27/04/2023 della Corte d’appello di Venezia; NOME COGNOME, moglie del COGNOME e legale rappresentante
della società RAGIONE_SOCIALE, per il reato di riciclaggio, la cui posizione era stat stralciata, in sede di udienza preliminare, a seguito dell’ammissione del COGNOME al rito abbreviato e che era stata poi rinviata a giudizio per il suddetto reato d riciclaggio.
2. Avverso tale ordinanza del 04/12/2023 della Corte d’appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, la società RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 322-te cod. pen., nonché la «nullità della relativa motivazione per illogicità del ragionamento fondato sul completo travisamento dei ritenuti presupposti di applicabilità della norma».
La ricorrente rappresenta che la Corte d’appello di Venezia avrebbe rigettato l’istanza di restituzione dell’imbarcazione in sequestro in ragione delle ritenute riconducibilità della società RAGIONE_SOCIALE in capo al COGNOME e alla moglie NOME COGNOME e disponibilità dell’imbarcazione in capo allo stesso COGNOME, sull’assunto che ciò sarebbe risultato sia dalla sentenza del 27/04/2023 della stessa Corte d’appello di Venezia che aveva confermato la condanna del COGNOME sia dal decreto che aveva disposto il giudizio nei confronti della COGNOME.
Ciò rappresentato, la ricorrente deduce anzitutto che, contrariamente a quanto reputato dalla Corte d’appello di Venezia, «in nessun luogo nella sentenza è invece dato modo di rilevare che RAGIONE_SOCIALE sia una realtà societaria in effetti riconducibile al COGNOME. La sentenza non ne parla affatto», atteso che «essun accertamento che permetta di ricondurre ad RAGIONE_SOCIALE un ruolo di amministratore di fatto per il COGNOME è contenuto», con la conseguenza il giudizio di condanna del COGNOME «è pertanto solo in maniera evidentemente contraddittoria che viene valorizzato nelle conclusioni ostese dalla Corte». La ricorrente ribadisce che, dalla menzionata sentenza, risulterebbe «l’assenza di un qualsivoglia aspetto di coinvolgimento dell’operato aziendale di RAGIONE_SOCIALE della società proprietaria del bene mobile registrato oggetto del sequestro preventivo nelle vicende fraudolente che, dapprima in ipotesi accusatoria ed infine pure nel perimetro delle pronunce di condanna avrebbero costituito il prodotto del funzionamento dell’RAGIONE_SOCIALE per delinquere contestata quale collante e terreno di germinazione delle singole fattispecie delittuose ascritte ai numerosi imputati».
RAGIONE_SOCIALE deduce in secondo luogo che, sempre nella sentenza del 27/04/2023 della Corte d’appello di Venezia, «nessuna condanna vi è per quei reati che dovrebbero costituire il presupposto del riciclaggio contestato alla COGNOME», con la conseguenza che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata anche «nella parte in cui ritiene che l’intervenuta emissione di un decreto che dispone il
giudizio con riferimento ai contenuti del capo di imputazione elevato nei confronti di COGNOME NOME abbia l’effetto di accertare una qualche riconducibilità all’imputato COGNOME della realtà societaria di cui la COGNOME è amministratore; ed egualmente per la parte in cui ritiene che sortirebbe l’effetto di confermare la positiva sussistenza per il bene in sequestro del requisito della sua disponibilità per il reo (intendendosi qui il COGNOME)».
Pertanto, «la stessa riconducibilità del bene all’imputato quale conseguenza della riconducibilità ad esso della realtà aziendale cui il bene è pertinente, sono dunque conclusioni erronee ed inidonee a sostenere correttamente la impugnata decisione di rigetto».
3. Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare, ex art. 322-bis cod. proc. pen., sicché va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, per l’espletamento della relativa fase.
Con la sentenza COGNOME (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame.
Nell’adottare tale orientamento, le Sezioni unite hanno escluso la possibilità che il terzo estraneo potesse ricorrere alla procedura dell’incidente di esecuzione se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia disposto la confisca (le stesse Sezioni unite hanno quindi chiarito che, qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).
Pertanto, la corretta sequenza procedimentale è costituita da: istanza di restituzione al competente giudice della cognizione – appello cautelare ex art. 322bis cod. proc. pen. contro l’ordinanza di rigetto o di inammissibilità di tale istanza – ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. contro l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame a norma di detto art. 322-bis cod. proc. pen.
Si deve inoltre rammentare che il ricorso diretto per cassazione può essere proposto, ai sensi dell’art. 325, comma 2, cod. proc. pen., contro il provvedimento “genetico” di sequestro.
4. Ne discende che il ricorso che è stato proposto, nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, direttamente alla Corte di cassazione – con il quale, peraltro, risultano dedotti motivi di censura che attengono anche al merito della decisione impugnata – deve essere riqualificato, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come appello ex art. 322-bis dello stesso codice, con la conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, competente ai sensi del comma bis dello stesso art. 322-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dis trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso il 21/03/2024.