Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47785 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47785 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Sinopoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, depositata ai sensi dell’art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto in data 7 aprile 2023 avverso l’ordinanza emessa in pari data dal Giudice dell’udienza preliminare della stessa città, con la quale è stata rigettata la richiesta d sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente con quella degli arresti domiciliari.
t
NOME
Il Tribunale ha ritenuto che la riproposizione degli stessi motivi, che erano stati già sottoposti al G.U.P., riprodotti testualmente nei punti 1,2,3,4,5 dell’appello promosso personalmente dall’imputato, senza alcuna disamina critica del dettagliato provvedimento appellato, rende inammissibile l’appello cautelare cui è applicabile la disciplina AVV_NOTAIO prevista dall’art. 581 cod. proc. pen.
Con atto a firma del difensore di fiducia, COGNOME NOME COGNOME chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, richiamando l’atto di appello da cui emerge che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era contenuta una disamina critica del provvedimento di rigetto del G.u.p., sotto il profilo della rileva nza del c.d. tempo silentedella irrilevanza dei connotati del sodalizio criminale senza una valutazione individualizzata della posizione dell’indagato per il novum costituito dal diverso e più favorevole trattamento riservato a NOME COGNOME a fronte di posizioni sovrapponibili.
Oltre a censurare il principio secondo cui non sarebbe consentito con l’appello cautelare riproporre la stessa istanza già respinta dal giudice procedente.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Dal raffronto diretto dell’atto di appello con l’istanza scritta di revoca – cu questa Corte ha accesso diretto trattandosi di violazione di legge processuale emerge in modo evidente l’obiettiva sovrapponibilità dei due atti, che non presentano sostanziali differenze.
Appare, quindi, corretta la valutazione del Tribunale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta attraverso una mera riproposizione delle stesse argomentazioni che erano state già motivatamente respinte nell’ordinanza emessa dal G.U.P.
La pronuncia citata ribadisce l’inquadramento dell’appello cautelare nel sistema AVV_NOTAIO delle impugnazioni e si inserisce in un consolidato orientamento (cfr. anche Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi Rv. 265276; Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 258664) che ha da tempo chiarito come in materia di misure cautelari l’appello ha le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame.
Pertanto, è necessario che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell’atto di impugnazione nell’individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai quali si formulano doglianze e che in riferimento a tali punti siano svolti
argomenti in fatto ed in diritto specifici, non potendosi l’appello limitare ad un generico invito alla revisione della originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di revoca della misura cautelare.
Nel caso di specie, con l’atto di appello non sono state contrapposte alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione dell’ordinanza di rigetto, ed il ricorrente si è limitato a confutare semplicemente la decisione del primo giudice senza dare atto di avere proceduto ad una disamina puntuale e accurata della motivazione dell’ordinanza impugnata.
La stessa genericità caratterizza il ricorso che si limita a rbadire il carattere innovativo delle doglianze proposte in sede di appello cautelare senza considerare la palese riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate nell’ordinanza di rigetto emessa dal G.U.P.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso i Roma il 12 ottobre 2023 Il Co COGNOME e estensore
Il Presidente