Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cosenza Il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso aderendo alle considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare già applicata dal GIP di Catanzaro il 6 luglio 2023 in ragione dei gravi indizi a carico del COGNOME in ordine al delitto associativo.
Nell’atto di appello la difesa indicava come circostanza utile a rivalutare il quadr indiziario le dichiarazioni di NOME COGNOME rese nell’interrogatorio del 30 maggio 2023, in cui riferiva che l’indagato non era intraneo al sodalizio, ma il tribunale in sede appello ha condiviso le considerazioni del GIP ) secondo cui tali dichiarazioni non appaiono utili a disarticolare l’impianto accusatorio in quanto il dichiarante non ha
intrapreso un percorso di collaborazione e non può essere ritenuto attendibile / in mancanza di riscontri ulteriori.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME deducendo :
2.1 Vizio di travisamento della prova in merito al verbale del 30 maggio 2023 relativo alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME poiché le stesse, provenendo dal soggetto ritenuto reggente della ipotizzata consorteria mafiosa e, pertanto, profondo conoscitore di tutte le dinamiche interne alla stessa / sono particolarmente attendibili ge il predetto ha escluso che COGNOME fosse un soggetto formalmente affiliato alla associazione a lui facente capo, mentre al ricorrente è stato attribuito il ruolo di uomo di fiducia del COGNOME La difesa lamenta inoltre che il Tribunale di Catanzaro non ha preso in considerazione , ritenendoli estranee al devolutum le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno affermato di non conoscere COGNOME come soggetto inserito nella ipotizzata associazione. Si tratta di nuovi elementi che erano stati prodotti all’udienza di appello avrebbero dovuto essere presi in considerazione da parte del collegio.
A sostegno di tale assunto il ricorrente osserva che di recente le Sezioni unite di questa Corte di Cassazione con pronunzia del 30 novembre 2023 hanno stabilito che nel giudizio di appello cautelare possono essere prodotti elementi probatori nuovi, nel rispetto del principio di devoluzione contrassegnato dalla contestazione richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello e del contraddittorio. E’ pertanto garantita possibilità di produrre nuovi elementi probatori nel giudizio di appello cautelare e ne caso in esame l’appello era stato proposto avverso l’ordinanza del GUP che aveva respinto la richiesta di revoca o modifica della misura, senza conoscere i verbali di dichiarazioni in discorso e il tribunale non ne ha tenuto conto poiché introducevano un novum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
La censura è in parte manifestamente infondata poiché non ricorre alcun travisamento della prova in quanto il Tribunale prende in considerazione e valuta le dichiarazioni del correo NOME COGNOME e nel merito le ritiene non attendibili in quanto il predetto non ha intrapreso un percorso di collaborazione con l’Autorità giudiziaria e, allo stato, le su dichiarazioni nonVstate oggetto di riscontro; ma soprattutto afferma che le stesse risultano inidonee ad inficiare il robusto compendio indiziario già acquisito a carico del ricorrente.
Ed invero dalla pronunzia di questa Corte n. 21132 /2023 che il 13 aprile 2023 ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame della misura cautelare applicata a COGNOME, emerge che i diversi reati fine ascritti al ricorrente dimostrano l’apporto offerto in settori di importanza strategica per l’associazione e la condivisione della progettualità illecita con messa a disposizione di una sua società per
frodare soldi allo Stato, facendo confluire i finanziamenti nelle mani del COGNOME e dimostrando di conoscere le strategie criminali del sodalizio.
Non ricorre / quindi / alcun travisamento della prova come denunciato dal ricorrente, poiché il Tribunale, condividendo le considerazioni del GIP, ha correttamente ritenuto le dichiarazioni del COGNOME inidonee a scardinare la gravità indiziaria già cristallizzata ne giudicato cautelare a carico del COGNOME, e il ricorrente invoca in questa sede una valutazione alternativa di un elemento di prova che è stato preso in considerazione e respinto con argomentazione non manifestamente illogica.
Sotto altro profilo la difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato richiamando la recente pronunzia delle Sezioni unite che ha stabilito che nel giudizio di appello possono essere prodotti documenti nuovi ed elementi probatori nuovi.
Il ricorrente lamenta che nell’udienza di appello aveva depositato verbali dei collaboratori COGNOME, COGNOME e COGNOME che sono stati ritenuti dal Tribunale estranei al devolutum.
Osserva il collegio che la decisione del tribunale risulta corretta poiché i detti verba sono stati depositati in udienza e non sono stati in alcun modo presi in considerazione nell’appello cautelare, incentrato esclusivamente sulla rilevanza delle dichiarazioni del COGNOME.
Anche la recente pronunzia delle Sezioni unite, n. 21132 /2023, richiamata dal ricorrente, ha ribadito che,in ragione della natura solo parzialmente devolutiva dell’appello le parti possono esercitare la facoltà di produrre elementi nuovi, purché la stessa risulta compatibile con la struttura e la funzione del procedimento di impugnazione e in particolare ha affermato che “i nova prodotti non esorbitano dai confini segnati dal devoluto, ossia dal perimetro tracciato dai motivi di impugnazione e dall’oggetto della domanda originariamente proposta al giudice che procede ( pag. 22 della motivazione) …Ciò significa che gli elementi di cui è ammissibile la produzione devono risultare pertinenti al tema originariamente proposto al giudice che procede e ai punti della sua decisione effettivamente devoluti con i motivi di impugnazione.”
Peraltro il già menzionato’ 1 rinvio operato dall’articolo 310 comma 2 cod.proc.pen. alle forme previste dall’art. 127 cod.proc.pen. comporta, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Sezioni unite n. 17 del 1992 COGNOME e più di recente Sezioni unite del 30 ottobre 2008, COGNOME) , quantomeno il recepimento delle regole dettate da questa ultima disposizione per la celebrazione dell’udienza camerale , secondo cui le parti possono presentare memorie fino a 5 giorni prima dell’udienza. E anche nella succitata pronunzia, il Supremo consesso di questa Corte ha osservato che le memorie sono lo strumento attraverso cui le parti veicolano nel procedimento qualsiasi elemento informativo che intendano sottoporre alla valutazione del giudice e quindi anche i documenti; sicchè questo limite deve ritenersi riferito anche ai documenti (v.pag. 25 della motivazione )
Alla luce di queste argomentazioni la censura formulata dalla difesa deve ritenersi inammissibile poiché risulta dal ricorso che i nova probatori di cui la difesa lamenta la mancata ricezione sono stati prodotti con memoria depositata all’udienza fissata per la trattazione dell’impugnazione e quindi senza rispettare il termine posto dall’articolo 127 comma 2 cod.proc.pen. a presidio della garanzia della effettività del contraddittorio camerale con la conseguenza che il giudice dell’appello non avrebbe potuto in ogni caso acquisirli ed utilizzarli legittimamente per la decisione.
2. In ragione di questi argomenti si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. .
COGNOME
Roma 7 MAGGIO 2024 Il consigliere estensore
NOME COGNOME rsellino
COGNOME
periali
NOME COGNOME