Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4507 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/08/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha prospettato la riqualificazione del ricorso come appello, con la trasmissione degli atti a Tribunale del riesame di Catania;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania GLYPH ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata personalmente da NOME COGNOME di sostituzione della misura in carcere c quella degli arresti domiciliari presso lo studio del proprio difensore, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
A ragione della decisione ha posto il duplice rilievo che l’istanza de libertate non era stata notificata alla persona offesa e il «difetto di nova».
Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensor di fiducia, e deduce violazione dell’art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che l’istanza in parola è del tutto nuova e che, in particolare, misura degli arresti domiciliari il Giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari non mai pronunziato.
Inoltre rileva come – in conformità con quanto statuito dalle Sezioni Un di questa Corte con sentenza n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, R 283042, secondo cui «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve e notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offe mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che e abbia dichiarato o eletto domicilio» – nel caso di specie nessuna notific dovuta, non avendo la parte offesa nomiNOME alcun difensore, né dichiara ovvero eletto domicilio.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata dicembre 2022, ha chiesto qualificarsi il ricorso in appello e trasmettersi al Tribunale di Catania, Sezione del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello caut trasmesso al Tribunale (nel caso di specie, di Catania), in funzione di gi dell’appello cautelare personale, per il giudizio.
Il Collegio ritiene, infatti, di dare continuità al principio di dir volte espresso in sede di legittimità secondo cui il provvedimento con il qua giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modif
una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022, Serrapiglio, Rv. 282930; Sez. 1, n. 9657 del 05/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269418; Sez. 3, Sentenza n. 20565 del 29/01/2015 Rv. 263743; Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Rv. 242221).
Ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alle considerazioni che precedono conseguono la qualificazione dell’impugnazione quale appello e la trasmissione degli atti al giudice territorialmente funzionalmente competente.
La cancelleria curerà gli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso quale appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania per l’ulteriore corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, connma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 gennaio 2023
Il Cons ‘nere tì,tensore
Il Presidente