Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6093 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 6 Num. 6093 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Crotone udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentata nel suo interesse, volta ad ottenere la revoca delle misure di cautela personale del divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare, in quanto non notificate alla persona offesa.
Con un unico motivo ne chiede l’annullamento per violazione dell’art. 299 cod. proc. pen., alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa che non sia assistita da difensore, alla condizione che abbia dichiarato o eletto domicilio (Sez. U, n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042 – 01).
Nella specie la persona offesa – madre dell’imputato – non assistita da difensore, non ha dichiarato nØ eletto domicilio.
PoichØ la richiesta di revoca Ł stata formulata nel corso dell’udienza di incidente probatorio, a contraddittorio già istaurato, la notifica dell’istanza non era in ogni caso necessaria. Peraltro, con la propria mancata comparizione a tale udienza, la persona offesa ha dimostrato, in fatto, il proprio disinteresse alle sorti del presidio cautelare in essere.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, richiamati i principidella sentenza Sez. U Gallo, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł stato proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile.
Per orientamento sedimentato, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini
Ord. n. sez. 1806/2025
CC – 15/12/2025
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preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non Ł impugnabile direttamente mediante ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo come inequivocamente emerge dal dato normativo – un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà e soltanto nel caso di violazione di legge. (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581 – 01; Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, NOME, Rv. 283178 – 01; Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263743 – 01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221 – 01).
Dalle regole generali in tema di impugnazioni, stabilite dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., si evince che Ł ammesso il ricorso ‘omisso medio’ contro i provvedimenti concernenti lo “status libertatis”, ma a condizione che essi siano non altrimenti impugnabili.
Nella specie, in presenza di una chiara volontà di impugnazione, indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, occorre procedere alla conversione del rimedio proposto in appello cautelare, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’appello cautelare personale, per il giudizio ex art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione quale appello ex art. 310 cpp, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Così Ł deciso, 15/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.