Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12246 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIBUNALE LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Salerno, sezione del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero ha riformato l’ordinanza di data 16 novembre 2023 del Giudi per le indagini preliminari di Salerno ed ha conseguentemente applicato a NOME COGNOME la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La difesa dell’imputato deduce con un unico motivo la violazione di legge (art.606 let c.p.p.) in relazione agli articoli 310 e 581 comma 1, lett. c) c.p.p. per la genericità del cautelare nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relazione alle esigenze cautelari.
Si sostiene, in linea difensiva, che nell’atto di appello il pubblico ministero non abbia in la già scarna richiesta di misura cautelare in relazione alla sussistenza delle esigenze caut ed in particolare del pericolo di recidiva. Il provvedimento del tribunale risulta moti maniera del tutto contraddittoria in punto di genericità dell’appello cautelare e in maniera i ed indebitamente integrativa/supplettiva in relazione al tema delle esigenze cautelar tribunale formula una motivazione apparente, non andando oltre la descrizione degli elementi essenziali del reato di truffa in concorso e concludendo con ‘una assurdità’ (pg.3), vale a
con la equiparazione, ai fini del rischio di ricaduta nel reato, del precedente per falso ma in autorizzazioni amministrative al reato di truffa contestato all’imputato.
Con memoria inviata per mail il sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullame senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO Foro di Salerno si è richiamata alle conclusioni già precedentemente formulate nel ricorso, memoria inviata per PEC.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso va rigettato in quanto il motivo su cui si incentra è manifestamente infonda
Si addebita al provvedimento impugnato di aver integrato il ‘vuoto motivazionale’ dell’app del pubblico ministero fornendo una motivazione apparente.
In realtà, la lettura dell’appello cautelare del pubblico ministero consente di verificare menzionava espressamente, in relazione al COGNOME, la presenza di precedenti, seppure non specifici, e che proprio per tale ragione il giudizio sulla ‘vita anteatta’ dell’imputato, es G.i.p. nell’ordinanza reiettiva, andava rivisto.
Escluso quindi in radice ogni profilo di genericità originaria dell’appello, si può pas esaminare la seconda prospettazione difensiva, incentrata sulla mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Su tale aspetto, l’ordinanza applicativa della misura cautelare non si presta a cr motivazionali di sorta essendo sufficiente e non manifestamente illogico dedurre dalla rece commissione di un reato di falso la tendenza dell’imputato a commettere reati (tanto il fals giudicato, quanto la truffa ora sub iudice) diretti a trarre in inganno la persona offesa pe l’evidente ragione che il falso, in qualsiasi forma si manifesti, solitamente non è fine a se ma è strettamente funzionale al fine decettivo.
Infine, è appena il caso di osservare che nessun rilievo può avere in questa sede la dedo contraddittorietà decisionale rispetto al trattamento cautelare riservato ad altro coim (Scalese) che esula dal perimetro di questo giudizio.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali e trasmissione degli atti per l’esecuzione, ex art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 reg. esec. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024
Il ConsiglMre es nsore
La Presidente