Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8625 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 4 Num. 8625 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani imputato: COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di Trani
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 25.11.2025 dal Tribunale di Trani con cui, in accoglimento dell’istanza presentata dal difensore di NOME COGNOME imputato del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 2, d.P.R. 309/1990 -ha disposto la revoca del sequestro preventivo della somma di euro 1.800,00, in quanto ritenuta non pertinente al reato e riferibile a lecita attività lavorativa.
Il ricorrente denuncia contraddittorietà e incongruenza di motivazione in relazione al profilo di rilevanza pregnante, costituito dalla sproporzione tra il reddito del COGNOME e il denaro rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità.
Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Con memoria ritualmente depositata, il difensore dell’imputato ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ha successivamente prodotto copia del dispositivo della sentenza, emessa in data 10.02.2026, con cui il Tribunale di Trani ha assolto COGNOME NOME dal reato ascritto per insussistenza del fatto.
Il ricorso deve essere qualificato come appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
È infatti pacifico che avverso il provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l’appello al Tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura (cfr. Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, COGNOME, Rv. 241275 -01; v. sulla stessa linea, più di recente, Sez. 3, n. 36682 del 14/10/2025, COGNOME, Rv. 288832 -01; Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015, COGNOME e altri, Rv. 261874 – 01).
Tale orientamento discende dalla considerazione che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento (o di rigetto) dell’istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze; e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi è, invece, esperibile l’appello di cui all’art. 322-bis cod. proc. pen.
Nel caso in esame, pertanto, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, il ricorso proposto va convertito in appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di Trani.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 17 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME