Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46103 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46103 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a SARONNO avverso l’ordinanza del 16/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Torino, che -con procedura de planoha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza in data 21/09/2022 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
“Erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-bis e 591 commi 1 lett. c) e 2 c.p.p. – Nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178 lett. c) e 179 c.p.p. relazione all’art. 601 c.p.p., per omessa celebrazione del giudizio di appello –
Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [Motivo ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.r.
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata, pur stigmatizzando in apparenza le carenze formali dell’impugnazione, in realtà emette una pronuncia nel merito della vicenda, incentrata sulla neutralizzazione delle osservazioni della difesa.
Denuncia, quindi, la violazione del principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8825 del 2017 (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01), in quanto la Corte di appello ha di fatto delibato la fondatezza dell’impugnazione, così emettendo una pronuncia di merito, senza l’instaurazione del contraddittorio prescritto a pena di nullità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che l’appello fosse aspecifico in quanto l’appellante non si era confrontato con la sentenza di primo grado.
In particolare, la Corte di appello ha osservato che con l’appello si sosteneva che l’unico elemento a carico dell’imputato erano le dichiarazioni di COGNOME NOME.
La Corte di appello ha rilevato come l’assunto difensivo non trovasse alcun riscontro in atti, visto che la decisione del tribunale -in realtà- era fondata su d unau pluralità di ulteriori elementi, quali le dichiarazioni di COGNOME NOME, lo scambi di messaggi e le chat via whatsapp intercorsi tra COGNOME e COGNOME, la registrazione di una loro conversazione, oltre che le emergenze del certificato del Casellario giudiziale di COGNOME.
Sulla base di tale rilievo, la Corte di appello ha rimarcato come l’appellante avesse completamente omesso di confrontarsi con tutte tali ulteriori emergenze e, in definitiva, con l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado, unitariamente e inscindibilmente considerato.
1.2. Ciò premesso, va osservato come la Corte di appello abbia correttamente rilevato il difetto di specificità dell’appello, in quanto la motivazione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’appello è conforme a quanto costantemente spiegato da questa Corte, che ha precisato che il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
1.3. A ciò si aggiunga la manifesta infondatezza dell’assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe svolto la sua motivazione al fine di confutare le argomentazioni difensive, così delibando la fondatezza dell’appello.
Al contrario, di quanto sostenuto dal ricorrente, invece, si osserva che la Corte di appello si è limitata a rilevare l’omesso confronto con le plurime ragioni del giudice di primo grado, senza entrare nel merito della correttezza delle argomentazioni difensive, se non per evidenziarne la loro mancanza di correlazione con la sentenza impugnata, anche con riguardo alla sussistenza del giudizio di attendibilità del dichiarante COGNOME.
Da qui l’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/09/2023