Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 595 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Maddaloni il 07/05/1989
avverso la ordinanza del 01/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli dichiarava l’inammissibilità, per mancanza di specificità, dell’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Noia del 22 gennaio 2018, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo la Corte adita, l’unico motivo di appello aveva ad oggetto la futura declaratoria di estinzione del reato, non ancora maturata al momento della proposizione del gravame.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 591 cod. proc. pen.
Il difensore presentava l’appello il 21 dicembre 2018, ovvero sette giorni prima della scadenza dei termini di impugnazione e comunque un mese prima della data di estinzione del reato per prescrizione. Sarebbe stato impossibile, pertanto, celebrare l’appello prima della estinzione per prescrizione.
Va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12602 del 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
L’appello come il ricorso per cassazione può avere ad oggetto come unico motivo la prescrizione del reato.
Peraltro, l’impugnazione deve avere la finalità di emendare l’error in iudicando della sentenza impugnata nella omessa rilevazione della prescrizione già maturata nel precedente giudizio.
L’art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819).
Nel caso in esame la mancanza di specificità rilevata dalla Corte di appello sta nel fatto che l’imputato non ha sollevato alcun vizio della sentenza impugnata (di qui la mancanza di specificità), proiettandosi meramente nella fase del giudizio di appello. Diverso sarebbe stato il caso in cui l’appellante avesse, se pur erroneamente, dedotto la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, posto che l’impugnazione poteva dirsi al più infondata, quanto al computo della prescrizione, ma non aspecifica.
Le Sezioni unite hanno autorevolmente stabilito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto al ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 2688Z2).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.