Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
COGNOME NOME nato a LURATE CACCIVIO il 12/11/1956 parte offesa nel sul ricorso proposto da: procedimento c/
NOME nato a SONDALO il 29/12/1940 NOME nato a SONDALO il 12/07/1944 NOME nato a SONDALO il 06/02/1948 NOME COGNOME nato a SONDALO il 04/03/1954 NOME nato a SONDALO il 12/07/1959 NOME nato a BORMIO il 26/02/1958 COGNOME NOME nato a GROSIO il 23/02/1968
avverso l’ordinanza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 12 febbraio 2025, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sondrio rigettava l’opposizione all’ archiviazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME.
Avverso il decreto ricorre per cassazione il difensore di COGNOME eccependo:
1.1. violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b), 698 e 178 lett. b), cod. proc. pen., in quanto non era stata data comunicazione alla società Reale Mutua della richiesta di archiviazione;
1.2. violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) e 24bis cod. proc. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari non si era pronunciato sulla eccezione di incompetenza per territorio;
1.3. violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) 126 disp. att. cod. proc. pen. e 185 cod. proc. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari aveva confuso il tema del giudice competente a decidere sulla opposizione alla archiviazione con quello dell’ufficio presso il quale l’opposizione deve essere depositata;
1.4. violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) e n. 3 comma 4 Decreto 29.12.2023 n. 217 in quanto il giudice per le indagini preliminari, allineandosi alle eccezioni degli indagati, aveva erroneamente ritenuto che fosse già in vigore la normativa sul processo telematico e quindi l’obbligo di deposi tare l’opposizione tramite il portale del processo penale, come previsto dall’art. 87 comma 6 -bis D.Lgs. n. 150/22;
1.5. violazione dell’art. 606 , comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente affermato che l’opponente non avrebbe depositato l’opposizione presso la Procura della Repubblica, ignorando che i tentativi di inviare l’opposizione all’indirizzo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio pubblicato sul sito istituzionale erano stati incomprensibilmente rifiutati;
1.6. violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. c) e dell’art. 408 comma 3 cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari erroneamente ritenuto che il termine per la proposizione dell’opposizione all’archiviazione fosse perentorio;
1.7. violazione dell’art. 606 , comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari formulato un giudizio sulla prevedibile assoluzione degli indagati senza esaminare la documentazione prodotta da ll’ opponente e le richieste di integrazione istruttoria;
1.8. violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e 640 cod. pen. in quanto il giudice per le indagini preliminari non aveva considerato che il pregiudizio del reato di truffa può anche essere di natura non patrimoniale;
1.9. violazione dell ‘art. 606 , comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e delle norme extrapenali, avendo il giudice per le indagini preliminari frainteso la natura dei rapporti tra il defunto e coloro che avevano chiesto il risarcimento del danno morale, pur non avendo rapporti con la vittima da molti anni;
1.10. violazione dell’art. 606 , comma 1, lett. e) cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari fornito una motivazione solo apparente alla decisione di escludere che il sig. COGNOME non avesse commesso i reati di diffamazione e di favoreggiamento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Va evidenziato in premessa che l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura ” de plano “, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Tv. 286726).
2.2. L’art. 410 -bis , comma 3, cod. proc. pen. prevede infatti che ‘Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile…’ (sul punto di veda Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B, Rv. 273371 : ‘l ‘ordinanza di archiviazione emessa successivamente all’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 410bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. ‘).
Pertanto, l’ordinanza con la quale venga rigettata o dichiarata inammissibile l’opposizione all’archiviazione non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell’art. 410bis , comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma. Il secondo comma dell’art. 410bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio.
Il ricorso proposto – che non contesta la violazione del contraddittorio in danno dell’instante (ma solo nei confronti di altra parte, con conseguente sua carenza di interesse) – non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un’ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2025