Appello Archiviazione Inammissibile: Quando la Persona Offesa Non Può Ricorrere in Cassazione
L’ordinamento processuale penale definisce con precisione i confini dei mezzi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale riguardo all’appello archiviazione inammissibile, chiarendo i limiti del diritto della persona offesa a contestare la chiusura delle indagini. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un ricorso contro un’ordinanza di archiviazione, emessa dopo il rigetto dell’opposizione, sia stato dichiarato non ammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in un procedimento penale. La persona offesa, ritenendo che le indagini non fossero state esaurienti o che gli elementi raccolti fossero sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, si era opposta a tale richiesta. Nonostante l’opposizione, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ancona ha accolto la richiesta del PM, emettendo un’ordinanza di archiviazione. Ritenendo ingiusta tale decisione, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del GIP.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura semplificata detta “de plano”, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta: il mezzo di impugnazione scelto dalla persona offesa non è quello consentito dalla legge per contestare questo specifico tipo di provvedimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Appello Archiviazione Inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su argomentazioni giuridiche precise, radicate nel codice di procedura penale e consolidate dalla giurisprudenza.
### Il Divieto Normativo
Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 410-bis del codice di procedura penale. Questa norma regola i casi in cui è possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione, limitandoli a specifiche ipotesi di nullità. Il ricorso proposto dalla persona offesa, tuttavia, non rientrava in queste casistiche. La Corte ha sottolineato che il legislatore ha volutamente circoscritto le possibilità di impugnazione per garantire la stabilità delle decisioni del GIP in questa fase.
### L’Assenza di “Abnormità” del Provvedimento
A sostegno della propria tesi, la Corte ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024), secondo cui l’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP a seguito del rigetto dell’opposizione della persona offesa non è, di per sé, un atto “abnorme”. Un atto giudiziario è considerato abnorme solo quando è strutturalmente o funzionalmente viziato, ovvero si pone al di fuori del sistema processuale. Nel caso di specie, il GIP ha esercitato correttamente i suoi poteri, valutando l’opposizione e decidendo secondo le norme. Pertanto, l’ordinanza, pur sgradita alla persona offesa, era perfettamente legittima e, come tale, non impugnabile per cassazione al di fuori dei casi espressamente previsti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la decisione del GIP che archivia un procedimento dopo aver rigettato l’opposizione della persona offesa è, di regola, definitiva e non contestabile in Cassazione. L’appello archiviazione inammissibile è la conseguenza diretta di un ricorso che non tiene conto dei limiti imposti dal codice. Per la persona offesa, ciò significa che, una volta che il GIP si è pronunciato sulla sua opposizione, le vie per contestare la chiusura delle indagini sono estremamente ristrette e limitate a specifici vizi di nullità, non potendo vertere sul merito della decisione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione emessa dopo l’opposizione della persona offesa?
No, il ricorso in Cassazione non è il mezzo di impugnazione consentito in questo caso. La decisione della Corte chiarisce che tale ordinanza non è, di regola, impugnabile, salvo specifiche ipotesi di nullità non presenti nel caso di specie.
Cosa significa che un’ordinanza di archiviazione non è affetta da “abnormità”?
Significa che il provvedimento, pur essendo contrario agli interessi della parte che ricorre, è stato emesso nel rispetto delle regole procedurali e rientra nei poteri del giudice. Non presenta vizi così gravi da renderlo estraneo al sistema processuale e, quindi, impugnabile al di fuori dei casi previsti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo contesto?
La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34720 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34720 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento
c/
MAGGIONI NOME COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 16903/NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE (p.o.)
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che oggetto di ricorso per cassazione è l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen, a seguito di opposizione della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero;
Ritenuto che il mezzo di impugnazione proposto non è quello consentito per impugnare l’ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell’art. 410-bis cod. pen. anche l’arresto secondo cui «l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025