Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26019 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE all’esito di giudizio abbreviato, in data 3 marzo 2021, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME – oltre che nei confronti di NOME COGNOME, non appellante -, alla pena di due mesi di reclusione e 150,00 euro di multa, pena sospesa e non menzione, ed ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti di NOME COGNOME, disponendo la conversione ex art. 53 I. 689/1981 della pena inflitta in primo grado (due mesi di reclusione ed C 150,00 di multa) in C 6.000,00 di multa, per il concorso nel delitto aggravato di compimento di manifestazioni usuali del disciolto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (artt. 110, 112, primo comma, n. 1, cod. pen., art. 2 decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
Da entrambe le sentenze di merito, pienamente convergenti in punto di ricostruzione del fatto, emergeva che in data 23 marzo 2019, in occasione del centenario dei “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“, un RAGIONE_SOCIALE di giovani sfilavano a piedi con una rosa in mano da INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE a INDIRIZZO INDIRIZZO, dove srotolavano uno striscione di circa 7 metri recante la scritta “19192019 Viva la poesia del XX” secolo”, seguita dal simbolo del RAGIONE_SOCIALE, dietro al quale si posizionavano i componenti del RAGIONE_SOCIALE, mentre sul davanti si collocava uno di loro (identificato nel coimputato separatamente giudicato COGNOME NOME) il quale gridava “Per la nascita dell’idea” e i presenti rispondevano tre volte con il grido “NOME“, alzando il braccio destro teso con in mano una rosa. L’identificazione degli imputati era stata possibile grazie alla visione del filmato postato sulla pagina facebook del RAGIONE_SOCIALE giovanile RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
Essendo pacifica e incontroversa l’attribuzione della condotta nella sua materialità agli imputati, la Corte di appello confermava la rilevanza penale del fatto e la correttezza della qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 2 legge n. 205 del 1993 (c.d. legge Mancino); richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3806 del 19/11/2021, Rv. 282500), la Corte territoriale sottolineava la concreta pericolosità della condotta: il corteo, composto da una dozzina di persone, si era dipanato nelle vie del centro storico cittadino, di potenziale accesso ad un numero indiscriminato di persone; la pubblica ostentazione di gesti e simboli dell’ideologia RAGIONE_SOCIALE, in un contesto rievocativo e celebrativo della nascita del RAGIONE_SOCIALE, accompagnata dal grido di incitamento proprio RAGIONE_SOCIALE squadre d’azione, doveva ritenersi concretamente idonea alla propaganda e diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico e sulla violenza, e quindi alla
compromissione della ordinata e pacifica convivenza civile. La videoripresa della manifestazione pubblica e la sua pubblicazione sulla pagina facebook del RAGIONE_SOCIALE giovanile RAGIONE_SOCIALE con la didascalia “23 marzo 191923 marzo 2019 –RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e striscioni per la fondazione dei fasci di RAGIONE_SOCIALE. Noi da cent’anni marmo contro la palude”, corredata da un post con cui il RAGIONE_SOCIALE motivava l’iniziativa non in termini di sterile nostalgismo bensì di vera e propria dichiarazione di intenti contribuiva, secondo la Corte territoriale, a delineare la concretizzazione della lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, stante l’espressa ed inequivoca finalità di divulgazione e proselitismo.
Ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori.
NOME, con ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, denuncia:
3.1 Con il primo motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione. Pur avendo correttamente riconosciuto che il contestato delitto è a pericolo concreto, la Corte territoriale ha omesso di accertare se nel caso specifico il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice abbia corso un effettivo pericolo. Il reato in contestazione non risulta integrato: gli imputati non hanno posto in essere un saluto RAGIONE_SOCIALE, essendosi limitati ad alzare il braccio con in mano una rosa; la Corte di merito non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla percezione da soggetti terzi di tale gesto quale saluto RAGIONE_SOCIALE; nello stesso senso il motto “NOME” non risulta riconoscibile dalla maggior parte della popolazione come espressione dei valori del regime RAGIONE_SOCIALE. La condivisione del post su facebook non può costituire elemento a carico del ricorrente COGNOME, difettando la prova che egli abbia condiviso le videoriprese pubblicate sul social.
3.2. Con il secondo motivo, il difetto di motivazione.
La Corte di appello, nel procedere a conversione della pena detentiva precedentemente inflitta nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell’art. 53 comma 2 legge 689 del 1981, ha applicato il valore giornaliero di € 100,00 di multa per ciascun giorno di reclusione, omettendo di motivare le ragioni del discostamento dal minimo di € 75, come risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 28 del 2022.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con unico atto a firma dell’AVV_NOTAIO, denunciano:
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4.1. Con unico motivo, violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all’art. 2 I. 205 del 1993 nella parte in cui considera i fatti contestati come manifestazioni esteriori usuali del disciolto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Dopo avere richiamato la più recente giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, n. 7904/22 del 12 ottobre 2021), osserva la difesa ricorrente come la norma incriminatrice di cui all’art. 2 I. 205 del 1993 non possa trovare applicazione con riferimento a cerimonie meramente commemorative di gruppi politici risalenti nel tempo, ma solo in presenza di organizzazioni “oggi” esistenti ed operanti nel momento in cui si perfezionano i fatti illeciti: la commemorazione del centenario dalla fondazione del RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“, organizzazione del passato, ben distinta dal RAGIONE_SOCIALE, non integra il citato reato. Neppure la condotta potrebbe essere riqualificata ai sensi dell’art. 5 I. 20 giugno 1952 n. 645 (c.d. legge Scelba), reato di pericolo concreto, stante l’inoffensività del fatto, inidoneo ad alimentare proselitismo dell’ideologia RAGIONE_SOCIALE in grado di mettere in serio pericolo l’ordine democratico dello Stato.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile: la sentenza di condanna di primo grado è passata in giudicato, non avendo il predetto imputato, né personalmente né tramite il difensore, proposto appello avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 3 marzo 2021.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso proposto da entrambe le difese ricorrenti può essere trattato congiuntamente in quanto con esso viene richiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza sotto il profilo, sia pure con diverse angolazioni, della
mancata configurabilità nel caso di specie del contestato reato di cui all’art. 2 I. 205 del 1993.
Va subito chiarito come questa Corte condivide la disamina effettuata nell’impugnata sentenza dalla Corte territoriale, che, richiamando la recente sentenza di questa Corte di legittimità, sez. 1, n. 3806 del 19/11/2021, Rv. 282500, ha correttamente riconosciuto che il reato di cui all’art. 2 c.d. legge Mancino è un reato a pericolo concreto, al pari, come già ampiamente riconosciuto da consolidata giurisprudenza, del diverso reato di cui all’art. 5 I. 20 giugno 1952 n. 645.
GLYPH La tematica evocata nel ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO inerente l’interferenza del contestato delitto con la diversa fattispecie di cui all’art. 5 c.d. legge Scelba non risulta essere stata sollevata neppure in atto di gravame, innanzi ai giudici di merito, che infatti non hanno affrontato la tematica.
Trattandosi, tuttavia, di questione attinente l’esatta qualificazione giuridica del fatto, questa Corte non può esimersi dall’analizzare l’aspetto, dovendosi sin d’ora affermare che risulta corretta nel caso di specie la contestazione di cui all’art. 2 I. 205 del 1993.
Nonostante la similitudine tra le condotte e l’identità di sanzione, le due fattispecie sono tra loro nettamente distinte: l’art. 2 c.d. legge Mancino è diretto a sanzionare manifestazioni esteriori ed ostentazione di simboli ed emblemi di organizzazioni precipuamente dedite alla discriminazione razziale, mentre l’art. 5 c.d. legge Scelba è diretto a reprimere le medesime condotte materiali di ostentazione, relative però ad emblemi e simboli del disciolto RAGIONE_SOCIALE, a prescindere da connotazioni discriminatorie.
A differenza dell’art. 2 I. 205 del 1993, l’art. 5 I. 645 del 1952 è stato oggetto di plurime questioni di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’ipotizzato contrasto con l’art. 21 della Costituzione. Con le sentenze n. 1 del 1957, n. 74 del 1958 e n. 15 del 1973, il Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi ha fornito univoche indicazioni interpretative affermando che con la fattispecie in esame, non si punisce una mera manifestazione del pensiero, bensì solo quella forma di manifestazione del pensiero funzionalmente collegabile alla ricostituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesi. Quindi, l’apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste sono punite esclusivamente ove creino il concreto pericolo di ricostituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; e la giurisprudenza di questa Corte si è allineata a tali indicazioni, ricostruendo i delitti in esame quali reati di pericolo concreto.
Il tratto distintivo tra le due fattispecie in esame è stato conseguentemente, per lungo tempo, affrontato dalla giurisprudenza di legittimità sul presupposto che la distinzione RAGIONE_SOCIALE stesse discendesse dalla qualificazione in termini di pericolo astratto
del delitto di cui alla legge Mancino e di pericolo concreto del reato di cui alla legge Scelba.
L’ostentazione di emblemi fascisti ha portato alla condanna per art. 5 c.d. legge Scelba quindi in quei casi in cui si è ritenuto che la condotta posta in essere ponesse in concreto pericolo la tenuta democratica del paese: sentenza sez. I, 4 ottobre 1982 n. 11943, Loi; sentenza sez. I, 25 marzo 2014 n. 37577, imp. COGNOME e altro; più recentemente la suprema Corte ha confermato la decisione del Tribunale del Riesame che, nel ritenere legittimo il sequestro di alcuni beni, ha ravvisato il fumus delicti ex art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 nelle manifestazioni esteriori di carattere RAGIONE_SOCIALE, nell’organizzazione di una squadra di militanti, nella predisposizione di armi improprie, nell’uso della violenza contro avversari politici, nonché nella esplicita rivendicazione del predominio territoriale ed ideologico, quale metodo di lotta politica (Sez. 5, n. 36162 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 277526).
Numerosi sono stati i casi trattati dalla RAGIONE_SOCIALEzione in cui l’ostentazione di gesti e simboli fascisti hanno portato alla condanna in via definitiva ai sensi dell’art. 2 legge Mancino.
Con la sentenza Sez. 3, n. 37390 del 10/07/2007, la RAGIONE_SOCIALEzione ha ritenuto che il fatto di chi, in occasione di un incontro calcistico, sventoli un drappo tricolore recante, nella parte bianca, l’emblema del fascio littorio non dà luogo, mancando la condizione costituita da un pericolo per le istituzioni democratiche, alla configurabilità di alcuno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645, ma rientra nelle previsioni dell’art. 2, comma primo, I. 205 del 1993.
Analogamente questa Corte, con sentenza Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Rv. 243792 – 01, in relazione al compimento del «saluto romano» prima dell’inizio di un incontro calcistico, ha affermato che l’imputato è stato correttamente condannato dalle corti di merito perché ha compiuto una manifestazione esteriore – il saluto RAGIONE_SOCIALE – propria o usuale di organizzazioni, associazioni o gruppi di cui alla I. n. 205 del 1993, la quale, nel contesto e nell’ambiente in cui era stata compiuta, era non solo idonea a provocare adesioni e consensi tra le numerose persone presenti, ma era inequivocamente diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale od etnico.
Con la sentenza sez. I, 8 marzo 2016 n. 20450, COGNOME, inedita, la RAGIONE_SOCIALEzione ha respinto il ricorso proposto da sette soggetti condannati ex art. 2 comma 1 I. 205 del 1993, per avere, durante un incontro di calcio, levato il saluto romano per tutta la durata dell’inno nazionale: tale gesto è stato ritenuto integrare l’ipotesi di reato prevista dalla legge Mancino perché diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale.
Più recentemente questa suprema Corte, Sez. I, con sentenza n. 21409 del 23 marzo 2019, ha ritenuto che il cosiddetto “saluto romano” o “saluto RAGIONE_SOCIALE” (nella specie accompagnato dall’espressione ) è una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi indicati nel d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella I. 25 giugno 1993, n. 205 ed inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico; il reato di cui all’art. 2 I. 205 del 1993 è stato qualificat dalla RAGIONE_SOCIALEzione come reato di pericolo astratto.
La sentenza Sez. 1 , n. 3806 del 19/11/2021 ha affermato che il reato di cui all’art. 2 I. 205 del 1993, che sanziona le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano idee discriminatorie o razziste, si differenzia da quello di cui all’art. 5 legge 26 giugno 1952, n. 645, che richiede che le medesime condotte siano idonee a determinare il pericolo concreto di riorganizzazione del disciolto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ponendosi in rapporto di specialità con il primo; in motivazione la Corte ha chiarito anche che <>.
Su quest’ultimo punto si distingue invece la sentenza Sez. 1, n. 7904 del 12/10/2021, per cui non sussiste rapporto di specialità fra il reato di cui all’art. 2 legge 25 giugno 1993, n. 205, che incrimina le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano nell’attualità idee discriminatorie o razziste, e quello di cui all’art. 5 della legge 26 giugno 1952, n. 645, come modificato dall’art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che sanziona il compimento, in pubbliche riunioni, di manifestazioni simboliche usuali o di gesti evocativi del disciolto RAGIONE_SOCIALE, non sussistendo un rapporto di necessaria continenza tra le due fattispecie, caratterizzate da un diverso ambito applicativo.
Scrive in motivazione la Corte (pag. 7) che «ciò che caratterizza la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 2 del d.l. n.122 del 1993 è proprio il nesso funzionale con organizzazioni o gruppi esistenti oggi, il che inevitabilmente ricade sul fronte della connotazione di pericolosità. Qui il reato può ritenersi di pericolo presunto essenzialmente in ragione della indefettibile correlazione con il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che
attraverso quel particolare simbolo fa, oggi, una reale attività di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali».
Entrambe le sentenze da ultimo citate concordano nel ritenere sussistenti motivi di interferenza tra le due norme incriminatrici.
D’altronde l’analisi dei precedenti mostra come stessi comportamenti sono stati qualificati sia ai sensi dell’art. 2 c.d. legge Mancino che dell’art. 5 c.d. legge Scelba.
GLYPH Ebbene riprendendo le fila del discorso, ritiene questa Corte che correttamente la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia, con la sentenza impugnata, riconosciuto che il reato di cui all’art. 2 I. 205 del 1993 sia un reato a pericolo concreto.
La concretezza o meno del pericolo rileva sul piano della necessaria piattaforma probatoria necessaria per addivenire ad un a pronuncia di condanna. Ove il reato sia di pericolo concreto, infatti, sarà necessario un giudizio prognostico ex ante in concreto: il giudice, dunque, utilizzando la più ampia base conoscitiva possibile, si dovrà riportare al momento dell’azione e stabilire se, data quell’azione, era probabile (non essendo sufficiente la mera possibilità) la lesione del bene giuridico tutelato.
Ebbene, si è detto che l’art. 2 legge Mancino sanziona le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, dei simboli e rituali dei gruppi associazioni che propugnano idee discriminatorie. Il bene giuridico tutelato è quindi certamente l’ordine pubblico in senso materiale, inteso come il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, quale insieme di condizioni per una pacifica e ordinata convivenza civile, a cui corrispondono, nella collettività, la opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza; il bene giuridico tutelato dalla norma va anche individuato nel principio di dignità della persona, come diritto fondamentale o inviolabile dell’uomo a non subire discriminazioni, e dunque legittima la repressione di idee che contribuiscono alla costruzione di rapporti sociali di esclusione, che trova il suo fondamento nell’art. 3 della Costituzione; ciò si desume anche dall’inserimento, con la riforma attuata con d. lgs. 1° marzo 2018 n. 21, della fattispecie prevista dall’art. 3 I. 654 del 1975, all’interno del codice penale (art. 604-bis cod. pen) e precisamente nel Titolo XII relativo ai .
La necessità di assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione di cui all’art. 21 Cost. implica la necessità, anche per il reato di cui all’art. 2 legge Mancino, di accertare la concreta pericolosità del fatto.
In questo caso la carica offensiva e la pericolosità della condotta riposa sulla condizione che la condotta sia realizzata “in pubbliche riunioni”, ovvero in ambito
accessibile in modo continuativo e libero ad un numero indeterminato di persone, o comunque in luogo aperto al pubblico, e sul fatto che l’esibizione di simboli che si richiamano alle suddette associazioni implica di per sé un’adesione a detti principi e l’invito a terzi di aderire a loro volta a dette idee.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 5 della legge Scelba va rinvenuto nella sicurezza dell’ordinamento costituzionale e l’ordine democratico, il cui assetto viene messo in pericolo per effetto della diffusione RAGIONE_SOCIALE idee del disciolto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
5. GLYPH Ritiene il Collegio di dover aderire all’orientamento che nega il rapporto di specialità tra le due norme: oltre che in relazione al bene giuridico tutelato, dal raffronto strutturale tra i reati in esame emerge che gli stessi si distinguono anche in relazione alla natura dell’organizzazione di cui la condotta costituisce manifestazione tipica: l’art. 5 della legge del 1952, riferendosi alle manifestazioni “usuali del disciolto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, rimanda al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come storicamente manifestatosi nella realtà politica italiana, mentre l’art. 2 della legge del 1993 punisce chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali RAGIONE_SOCIALE organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi art. 604-bis cod. pen.), ovvero «ogni organizzazione, associazione, RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», prestandosi quindi a reprimere manifestazioni esteriori che siano riconducibili ad una qualsiasi organizzazione caratterizzata dalle finalità indicate.
L’art. 2 I. 205 del 1993 punisce quindi chi compie manifestazioni esteriori di gruppi o movimenti attualmente esistenti, identificati per il fatto di perseguire finalità razziste, nei quali è solo eventuale il richiamo al fascismo (storicamente considerato), funzionale all’affermazione di idee di intolleranza e discriminazione.
Deve pertanto escludersi che tra le due norme sia ravvisabile un rapporto di specialità ai sensi dell’articolo 15 cod. pen.
La verifica comparativa tra le due norme rivela un diverso bene giuridico protetto: da un lato l’attentato all’ordinamento democratico e dall’altro l’ordine pubblico in senso materiale e, nel senso sopra specificato, la dignità della persona; entrambi beni di rilevanza collettiva ma distinti ed autonomi.
Uno è un reato contro la personalità dello stato; l’altro tutela l’individuo.
Diversa, nel senso più sopra specificato, la condotta: ostentazione di simboli del disciolto RAGIONE_SOCIALE da un lato, ostentazione di simboli di organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, esistenti nell’attualità, dall’altro.
Il mancato riconoscimento di un rapporto di specialità tra le due norma non esclude che esse presentino aspetti di convergenza fattuale: le “manifestazioni usuali” del fascismo storico ben possono essere riprese nell’attualità da movimenti di ispirazione neoRAGIONE_SOCIALE, che le impiegano come veicolo dei propri ideali di superiorità e odio razziale.
6. GLYPH Ebbene, ciò premesso, osserva questa Corte come la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi sopra indicati avendo ravvisato, correttamente, la concreta pericolosità della condotta nel fatto che il corteo sviluppatosi il 23 marzo 2019, composto da una dozzina di persone, si dipanava nelle vie del centro storico di RAGIONE_SOCIALE di potenziale accesso ad un numero indiscriminato di persone: la pubblica ostentazione di gesti e simboli dell’ideologia RAGIONE_SOCIALE in un contesto rievocativo e celebrativo della nascita del RAGIONE_SOCIALE come quello in esame, accompagnata dal grido di incitamento (NOME Eia Alala) proprio RAGIONE_SOCIALE squadre d’azione, macchiate di delitti efferati in nome di quella ideologia, è stata apprezzata come concretamente idonea, con valutazione ex ante, alla propaganda di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnica e sulla violenza, e quindi alla compromissione dell’ordinata pacifica convivenza civile che invera il rischio tipico del delitto in esame.
Corretta è la qualificazione normativa dei fatti addebitati: sussistono tutti gli elementi di contesto richiesti per fondare il concreto pericolo che gli usi fascisti ostentati nel corso della commemorazione in luogo pubblico, diffusa sulle reti sociali, assumessero l’idoneità a favorire la diffusione dell’ideologia RAGIONE_SOCIALE e nazista o comunque fondata sulla superiorità o l’odio razziale o etnico.
E’ quindi corretto il giudizio espresso in sentenza di pericolosità in concreto della condotta e di offensività della stessa, in quanto pubblica e con ostentazione di emblemi di un’organizzazione sì del passato ma con addentellati inequivoci a gruppi del presente che di tale ideologia fanno manifesto.
Lo scopo di divulgazione e proselitismo (evidentemente ancorato a gruppi attuali) è stato nel caso di specie ritenuto comprovato dal contenuto del post pubblicato sulla pagina facebook di RAGIONE_SOCIALE: “Questa azione non vuole essere sterile nostalgismo ma vera e propria dichiarazione di intenti…Mentre gli antifascisti 2.0 tentano di fermare in tutti i modi una forza che non vogliono e non possono capire, noi continuiamo a costruire sulle macerie, lavorando nelle strade e nelle scuole”.
Priva di pregio appare l’argomentazione difensiva GLYPH contenuta nel ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, per cui non vi sarebbe prova della condivisione da parte dell’imputato del video postato su facebook.
La condotta incriminata è infatti rappresentata dall’aver partecipato al corteo dipanatosi da INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE a INDIRIZZO INDIRIZZO, con le modalità sopra descritte: la pubblicazione del video con la didascalia ed il post di cui si è detto costituiscono la necessaria chiave di lettura della manifestazione effettuata.
D’altronde, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE riprese è stata certamente condivisa da tutti i manifestanti, in quanto l’intera operazione propagandistica evidenzia una chiara ed accurata preparazione, come dimostrato dalla predisposizione di un lungo striscione, e del fatto che i giovani manifestanti recassero tutti in mano una rosa.
Se quindi non vi è dubbio che l’occasione della manifestazione fosse quella di commemorare il centenario della fondazione dei , il contesto in cui essa è avvenuta esprime la finalità di divulgazione e proselitismo che concretizza la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Del pari dev’essere respinto il secondo motivo di ricorso avanzato dalla difesa nell’interesse di NOME COGNOME: con esso il ricorrente si duole del criterio di ragguaglio utilizzato dalla Corte territoriale nell’operare la sostituzione della pena inflitta con la corrispondente pena pecuniaria ex art. 53 comma 2 legge 689 del 1981.
In particolare la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento di specifico motivo di gravame sollevato dalla difesa COGNOME, sostituiva la pena inflitta in primo grado all’imputato pari a due mesi di reclusione ed C 150,00 di multa, utilizzando, quale valore di ragguaglio, il valore giornaliero di 100 euro, di poco superiore al minimo costituito da 75 euro, e molto al di sotto della media rispetto al massimo risultante dalla moltiplicazione per dieci di 75 euro, ai sensi dell’art. 53 I. n. 689 del 1981, come risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza 10 febbraio 2022 n. 28, evidenziando che «non sussistono ragioni che inducano a ritenere che non possa essere onorata».
Tale valutazione, non specificatamente contestata in ricorso, non è censurabile in sede di legittimità.
Né va sottaciuta la circostanza che GLYPH l’atto di appello con cui il difensore chiedeva alla Corte territoriale la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 comma 2 legge 689 del 1981, è datato 23 maggio 2021: la domanda di sostituzione è stata quindi avanzata in momento anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale, del 1° febbraio 2022, allorquando il criterio di ragguaglio era normativamente fissato in euro 250.
Al rigetto dei ricorsi GLYPH proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME e NOME NOME consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 26 febbraio 2023
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