Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza d Torino in materia di liberazione anticipata.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo nullità assoluta per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 179 cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che l’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, originariamen fissata per le ore 10.30, veniva celebrata in anticipo rispetto all’orario stabilit consentendo al difensore di fiducia, che giungeva in aula alle 10.15, di partecipare, con conseguente violazione del diritto di difesa. Insiste, pertanto, per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinan impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla consultazione degli atti allegati al fascicolo proveniente dal Tribunale di sorveglian di Torino insieme al provvedimento impugnato, emerge che l’udienza fissata per la celebrazione del procedimento di sorveglianza è stata anticipata rispetto all’ora stabili (10.30) e che il reclamo proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME stato trattato in assenza difensore di fiducia, “sopraggiunto dopo la trattazione del fascicolo” (il verbale è stato ch alle ore 10.01, nonostante l’udienza fosse fissata alle 10.30), e in presenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nominata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Orbene, l’anticipazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assolu in quanto, impedendo l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343: nella fattispecie, in cui l’udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30; in senso conforme, anche s con precipuo riferimento alla disciplina processuale emergenziale da Covid-19, Sez. 5, n. 37876 del 08/09/2021, Memet, Rv. 281971).
Il caso in esame, in cui l’imputato era presente (peraltro in barella e, quindi, in prec condizioni di salute) ma mancava il difensore, può senza dubbio equipararsi all’omesso avviso RAGIONE_SOCIALE‘udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato. Deve pertanto ritenersi integrata una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e comma primo cod. proc. pen., essendo obbligatoria la presenza del difensore, a nulla rilevando
che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 : in motivazione, la Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difens d’ufficio, viene ad essere leso il diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato “ad avere un difensore di sua sce riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE)
Né può dirsi, come da requisitoria del PG, che l’interesse del condannato alla trattazione del procedimento a quella data equivalesse a rinuncia alla difesa di fiducia, posto che l’avvocato investito RAGIONE_SOCIALEa nomina fiduciaria avrebbe potuto assistere COGNOME pochi minu dopo, per come emergente dallo stesso verbale di udienza.
Consegue da quanto sopra l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.