Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43404 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43404 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME MINUTILLO TURTUR
NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Tivoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno in data 8 luglio 2021, ha dichiarato de plano non doversi procedere nei confronti, per quanto qui rileva, di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., perchØ estinto per prescrizione.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa citazione dell’imputata e la mancata formazione del contraddittorio.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
Il ricorso Ł fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che Ł inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione Ł fisiologicamente piø limitata rispetto a quella del giudice di merito» (conformi anche Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809; Sez. 2, n. 40396 del 06/06/2023, Job, non mass.).
Si deve, dunque, riconoscere la nullità assoluta e insanabile della sentenza d’appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente.
In conclusione, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Ancona in diversa composizione per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME