Annullamento senza Rinvio per Prescrizione: Una Decisione Chiave della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25324/2024, ha offerto un importante chiarimento sul rapporto tra l’ammissibilità di un ricorso e la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La decisione ha portato a un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, evidenziando come la validità del ricorso sia fondamentale per consentire alla Corte di rilevare cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due individui condannati dalla Corte d’Appello di Messina. Entrambi gli imputati si sono rivolti alla Suprema Corte lamentando, tra i vari motivi, una violazione di legge relativa alla capacità del giudice che aveva emesso la sentenza di secondo grado. Questo specifico motivo di ricorso è stato ritenuto dalla Cassazione ‘non manifestamente infondato’.
La Questione Giuridica e l’Annullamento senza Rinvio
Il punto cruciale della vicenda non risiede tanto nel merito del motivo di ricorso sollevato, quanto nelle sue conseguenze procedurali. La Corte ha constatato che, nel tempo trascorso tra la pronuncia della sentenza d’appello (gennaio 2023) e la discussione in Cassazione (maggio 2024), era maturato il termine di prescrizione per i reati contestati, commessi nel 2015.
La questione fondamentale era: può la Corte di Cassazione dichiarare la prescrizione anche se il ricorso si basa su altri motivi? La risposta, come vedremo, dipende interamente dall’ammissibilità del ricorso stesso. Poiché il motivo sulla capacità del giudice non era palesemente infondato, il ricorso è stato considerato valido, instaurando così un rapporto processuale che ha permesso alla Corte di esaminare la posizione degli imputati a 360 gradi, inclusa la sopravvenuta prescrizione. Questo ha portato direttamente all’annullamento senza rinvio.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in modo chiaro il meccanismo processuale. Se un ricorso è viziato da inammissibilità, non si forma un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e la Corte non può rilevare cause di non punibilità, come la prescrizione, maturate successivamente. L’inammissibilità ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello.
Nel caso di specie, invece, il ricorso era valido. La non manifesta infondatezza di almeno uno dei motivi ha consentito la costituzione del rapporto processuale. Questo ha ‘aperto le porte’ alla Corte per applicare l’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità. La prescrizione, essendo una di queste, doveva essere dichiarata, e ciò ha prevalso su ogni altra valutazione, portando all’annullamento della sentenza.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la qualità e la fondatezza dei motivi di ricorso sono essenziali. Un ricorso ben strutturato, anche se non accolto nel merito dei motivi specifici, può comunque produrre effetti favorevoli per l’imputato se, nel frattempo, maturano cause estintive del reato. La decisione dimostra come l’ammissibilità del ricorso sia il presupposto indispensabile per consentire alla Corte di Cassazione di esercitare pienamente la sua funzione di controllo, applicando la soluzione più favorevole prevista dalla legge, come l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
Perché la sentenza è stata annullata senza rinvio?
La sentenza è stata annullata senza che fosse necessario un nuovo processo perché i reati contestati agli imputati si erano estinti per prescrizione, ovvero era trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per la loro punibilità.
La Corte di Cassazione può dichiarare la prescrizione se il ricorso è basato su altri motivi?
Sì, può farlo a condizione che il ricorso non sia inammissibile. Se almeno un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, si instaura un valido rapporto processuale che consente alla Corte di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute, come la prescrizione.
Cosa sarebbe successo se il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile?
Se il ricorso fosse stato giudicato inammissibile, la Corte di Cassazione non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. L’inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e ‘cristallizza’ la condanna precedente, precludendo la valutazione di cause estintive maturate dopo la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 25324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a PETTINE° il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PETTINE° il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto in termini sovrapponibili da entrambi i ricorrenti, con il quale si è dedotta la violazione di legge con conseguente nullità de sentenza per difetto di capacità del giudice ex art. 33 cod.proc.pen. non è manifestamente infondato;
rilevato che la sentenza va annullata senza rinvio per essere i reati, commessi il 07/03/2015 (COGNOME) e 20/02/2015 (COGNOME), estinti per prescrizione. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata in data 23/01/2023 (anche tenuto conto dei periodi di sospensione), dispiega i propri effetti in quanto il ricorso è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Sol l’inammissibilità del ricorso, infatti, non consente il formarsi di un valido rapport impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato matura successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, sicché si impone l’annullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata perché i delitti ascritti sono estinti p prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 21 maggio 2024.