Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9201 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9201 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale di Foggia; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 09/10/2025, il Tribunale di Foggia, decidendo, in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 6, sentenza n. 29707/2025, sull’appello proposto ex art. 322 -bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, in parziale accoglimento dell’appello proposto ordinava il dissequestro e la restituzione della somma complessiva di euro 1.805.957,03, dichiarando invece inammissibile l’appello con riferimento alla richiesta di dissequestro della residua somma di euro 14.523,42.
Avverso la ordinanza di data 09/10/2025 del Tribunale di Foggia, propongono ricorso l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori di fiducia dell’NOME, articolando un unico motivo, con cui chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui non Ł stato disposto il dissequestro della ulteriore somma in sequestro.
2.1. In particolare, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 627, comma 3, 321, 322 -ter , 125, cod. proc. pen., 640 -bis , 640 -quater cod. pen., anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.
Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, abbia disatteso il dictum della sentenza rescindente, equivocando il principio enunciato dalla Suprema Corte e rendendo motivazione analoga a quella ritenuta viziata. In particolare, il Tribunale avrebbe motivato in ordine al fatto che l’NOME risultava ancora imputato del reato di cui al capo 29), laddove nella sentenza rescindente si era chiesto di chiarire se nel procedimento penale all’NOME fosse contestato il reato di cui al capo 29).
Sul punto il ricorrente rileva come non fosse in contestazione che la misura reale era stata applicata nei confronti dell’NOME in relazione al capo 29), bensì che il vincolo fosse stato disposto in virtø della ritenuta operatività, esplicitata nello stesso decreto di sequestro, del vincolo solidaristico applicabile all’allora indagato in ragione della pendenza di una impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nel proc. RGNR
12909/2015, di talchØ, divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, il vincolo a carico dell’NOME avrebbe dovuto venire meno.
Con diversa argomentazione il ricorrente censura la motivazione della ordinanza nella parte in cui ha ritenuto l’NOME rinviato a giudizio in relazione al capo 29), facendo riferimento alla mancata indicazione dello stralcio della relativa posizione processuale: al riguardo, si rileva, infatti, come la mancanza di una tale indicazione si giustifichi proprio con la considerazione che all’NOME non era mai stato contestato tale delitto nell’ambito del procedimento in oggetto.
Rileva quindi come, per stessa valutazione della Procura distrettuale, tra l’oggetto del procedimento n 12909/2015 R.G.N.R., definito con sentenza di proscioglimento, e quello pendente R.G.N.R. D.D.A. 2123/2013 vi fosse perfetta identità.
Contestando altresì l’affermazione del Tribunale secondo cui il decreto di sequestro e l’avviso di conclusione delle indagini sarebbero stati emessi dopo la irrevocabilità della sentenza di proscioglimento resa a definizione del procedimento n. 12909/2015 R.G.N.R., il ricorrente rileva ulteriormente come, anche nella opposta ipotesi, non potrebbe refluire negativamente sull’NOME la circostanza che il Pubblico ministero non abbia aggiornato l’editto accusatorio dopo la definitività del proscioglimento dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. Deve anzitutto rilevarsi che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento dell’obbligo della motivazione, di talchØ il giudice del rinvio conserva la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato con l’unico limite, alla stregua del disposto dell’art. 627, comma secondo, cod. proc. pen., di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.
Ne deriva che il giudice di rinvio Ł tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo (tra le varie, Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 – 01; Sez. 1, n. 2591 del 07/05/1998, COGNOME, Rv. 210791 – 01).
1.2. Nel caso in esame, già la Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 45870 del 22/10/2024, annullava con rinvio la precedente ordinanza emessa in sede di appello cautelare ritenendo, per quel che rileva anche nel presente giudizio, che l’assunto della non identità dei fatti di cui al capo 29) della imputazione, rispetto a quelli per cui l’NOME era stato giudicato e prosciolto nel separato giudizio, non teneva conto della specifica indicazione, contenuta in tale capo di imputazione, della pendenza -nei confronti del ricorrente – di altro procedimento, nonchØ trascurava il mancato richiamo di quel capo di imputazione, con riferimento alla posizione del ricorrente, sia nell’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, che nel decreto che dispone il giudizio.
La Sesta Sezione di questa Corte – investita a seguito di nuovo ricorso proposto dall’indagato avverso l’ordinanza emessa in data 17/02/2025 dal Tribunale di Foggia quale giudice del rinvio -, con sentenza n. 29707 del 12/05/2025 rilevava che il Tribunale non aveva assolto al «dovere supplementare di motivazione impostogli dalla sentenza di annullamento con rinvio», non chiarendo, con la necessaria nitidezza, se l’NOME fosse imputato o meno della truffa di cui al capo 29) dell’imputazione, delitto in relazione al quale
risulterebbe imposta la misura cautelare e che, laddove non contestato al ricorrente, precluderebbe di ascrivere a costui il profitto e non giustificherebbe, quindi, il sequestro disposto (vds. pag. 4 della sentenza n. 29707/2025 cit.).
La medesima sentenza rescindente censurava ancora il provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto la diversità del reato contestato al ricorrente nel distinto processo, rilevando come anche sul punto «il provvedimento impugnato non restituisce un quadro di fatto sufficientemente chiaro, tale cioŁ da fare emergere con certezza che l’addebito riguardi una condotta che, a prescindere dalla differente qualificazione giuridica, sia realmente diversa e ulteriore rispetto alla mendace sovrafatturazione di acquisiti contestata nel separato giudizio, secondo il criterio della corrispondenza storico-naturalistica delle condotte».
Nella sentenza rescindente n. 29707/2025 Ł stato quindi indicato al giudice del rinvio di chiarire a) se NOME fosse o meno imputato della truffa di cui al capo 29); b) in ipotesi, la diversità o la identità dell’addebito, secondo il criterio della corrispondenza storiconaturalistica delle condotte in tutti i loro elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, luogo e persona, rispetto a quello contestato nel procedimento conclusosi con proscioglimento definitivo.
1.3. Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente che gli spazi di valutazione, spettanti al giudice in sede di rinvio, sono inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati da quello di legittimità con la sentenza di annullamento.
Nella specie, tanto premesso, il giudice di rinvio era vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalla sentenza rescindente (già disattese in esito al precedente giudizio di rinvio).
Invero, il giudice del rinvio non ha chiarito se all’NOME risulti contestato anche il delitto di cui al capo 29), limitandosi, da un lato, a rendere una esegesi del capo di imputazione che risulta peraltro valutato e letto in modo parziale, per come anche risultante dallo stralcio riportato nel provvedimento impugnato (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata) e, dall’altro, a rendere una motivazione meramente apparente.
1.3.1. In particolare, non Ł stato sostanzialmente valutato, al fine del supplemento di motivazione, il dato della mancata indicazione, nell’avviso di conclusioni delle indagini, del reato di cui al capo 29), mentre resta estraneo all’esame richiesto al giudice del rinvio il profilo della deducibilità e della sanatoria di eventuali nullità conseguenti (pagg. 2 e 3 della ordinanza impugnata).
La motivazione risulta poi meramente apparente, come tale riconducibile alla dedotta violazione di legge, anche nella parte in cui poggia sulla mancata inclusione dell’NOME tra i soggetti, indicati nella nota 45 – posta in calce al decreto di rinvio a giudizio -, per i quali la relativa posizione processuale Ł stata ‘stralciata’ (ancora pag. 2 della ordinanza cit.): si tratta, all’evidenza, di argomento privo di qualsiasi aggancio, sia fattuale che logico, e che, se speso con riferimento a soggetto che potrebbe non essere stato indagato in relazione a quel reato, resta privo di qualsiasi efficacia esplicativa in relazione al tema di indagine devoluto al giudice del rinvio.
D’altro canto, il Tribunale omette anche di accertare la circostanza della iscrizione o meno del nome dell’NOME nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo 29).
1.3.2. La motivazione risulta meramente apparente anche con riguardo alla dedotta
diversità del reato contestato nel distinto processo rispetto a quello di cui al capo 29): invero, la sentenza rescindente, nel rilevare che il provvedimento impugnato non restituiva un quadro di fatto sufficientemente chiaro, demandava al giudice del rinvio di spiegare se «l’addebito -in ipotesi-mosso nel presente processo riguardi una condotta che, a prescindere dalla differente qualificazione giuridica, sia realmente diversa ed ulteriore rispetto alla mendace sovrafatturazione di acquisiti contestata nel separato giudizio, secondo il criterio della corrispondenza storico-naturalistica delle condotte, in tutti i loro elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona».
Il Tribunale, sul punto, ha esposto una argomentazione assolutamente di puro genere ed affermazioni prive di efficacia dimostrativa, senza alcun aggancio e riferimento puntuale alle condotte ed alle circostanze di tempo e luogo: la dimensione storico-naturalistica delle condotte resta invero sullo sfondo, mentre il ragionamento svolto dal giudice a sostegno della ritenuta diversità risulta in parte generico e in parte apodittico, rendendo la motivazione meramente apparente (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata) laddove il Tribunale ha ritenuto – confrontando la descrizione in fatto del reato sub 29) con quella del fatto per cui NOME Ł stato giudicato e prosciolto – che «detti comportamenti solo in parte possono dirsi coincidere» (par di capire sulla base della assenza di contestazione ex art. 110 cod. pen. per alcune condotte di reato), senza alcuna esplicitazione degli elementi fattuali presi in considerazione a base di tale valutazione.
1.4. Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene pertanto sussistente la dedotta con l’unico motivo di ricorso – violazione dell’art. 627, comma 3, c.p.p., a norma del quale «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».
Difatti, in presenza di una decisione della Sesta Sezione di questa Corte molto puntuale nell’evidenziare gli aspetti trascurati dall’ordinanza che essa ha annullato e nell’indicare le indagini omesse, il potere di valutazione del Tribunale del riesame era alquanto ristretto e, ad ogni modo, non poteva estrinsecarsi in quelle medesime argomentazioni già censurate in sede di legittimità o risolversi in una mera affermazione di puro genere.
1.5 Alla luce di quanto precede, si impone l’annullamentodell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia che, nel rispetto dell’art. 627, comma 3, c.p.p., dovrà verificare se all’NOME sia contestato, nel procedimento in oggetto, il reato di cui al capo 29) in relazione al quale Ł stata disposta misura cautelare reale e, in ipotesi, l’identità del fatto contestato al capo 29) con quello giudicato nel diverso giudizio, secondo i criteri già indicati da Sez. 6, n. 29707/2025.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così Ł deciso, 10/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME