Annullamento Parziale Sentenza: Quando una Condanna Resta Eseguibile?
L’esito di un processo penale può sembrare un labirinto di procedure e decisioni. Una delle questioni più tecniche, ma con implicazioni pratiche enormi, riguarda gli effetti di un annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di Cassazione. Se la Suprema Corte annulla solo una parte di una decisione, cosa accade al resto della condanna? Diventa immediatamente esecutiva? Una recente ordinanza della Cassazione offre chiarimenti fondamentali su questo punto, tracciando una linea netta tra le parti della sentenza che diventano definitive e quelle che richiedono un nuovo giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza di esecuzione emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello. L’imputato sosteneva che la sentenza di condanna a suo carico non potesse essere eseguita. La ragione? La Corte di Cassazione, in un precedente giudizio, aveva annullato la sentenza d’appello ‘con rinvio’ ad un’altra sezione della Corte territoriale.
Tuttavia, l’annullamento non era totale. La Suprema Corte aveva accolto l’impugnazione limitatamente a un singolo aspetto: la mancata revoca della confisca di un motoveicolo, che invece era prevista nell’accordo processuale (ex art. 599-bis c.p.p.) raggiunto tra le parti. Per tutto il resto, il ricorso era stato dichiarato inammissibile.
Nonostante ciò, la difesa riteneva che l’annullamento, seppur parziale, avesse intaccato l’intero accordo e, di conseguenza, la validità dell’intera sentenza, impedendone l’esecuzione. La Corte d’Appello, chiamata a decidere sull’incidente di esecuzione, aveva respinto questa tesi, ritenendo che il titolo esecutivo si fosse validamente formato e che l’omessa revoca della confisca fosse un mero errore materiale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione.
L’Annullamento Parziale della Sentenza e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando in pieno la decisione della Corte d’Appello. Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato del nostro sistema processuale: la formazione progressiva del giudicato.
Quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per alcuni motivi e lo accoglie solo per altri, la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile per tutte le parti non toccate dall’annullamento. Nel caso di specie, la Corte aveva già chiarito nella sua precedente pronuncia che, ad eccezione del punto sulla confisca, il resto della decisione era da considerarsi definitivo. Anzi, aveva esplicitamente affermato che restava ferma ‘l’eseguibilità della decisione impugnata nella parte relativa alla rideterminazione della pena’.
Di conseguenza, la Procura Generale aveva correttamente emesso l’ordine di esecuzione per la pena principale, poiché su quel punto la sentenza era passata in giudicato.
Le Motivazioni della Cassazione
Per rafforzare il proprio ragionamento, la Corte richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la c.d. sentenza ‘Gialluisi’). Questo precedente ha stabilito in modo inequivocabile che, in caso di annullamento parziale, è eseguibile la pena principale relativa a un capo di imputazione per il quale siano divenuti definitivi sia l’affermazione di responsabilità sia la determinazione della pena.
L’annullamento parziale opera come una ‘rescissione’ che isola solo le parti della sentenza viziate, lasciando intatte e pienamente efficaci tutte le altre che non hanno una connessione essenziale con esse. Nel caso concreto, la questione della confisca del motoveicolo era un profilo distinto e separabile dalla determinazione della colpevolezza e della pena principale. L’accordo tra le parti era stato integralmente recepito dal giudice, e la mancata menzione della revoca della confisca nel dispositivo era un vizio circoscritto che non poteva invalidare l’intero impianto sanzionatorio.
La Corte precisa inoltre di aver successivamente corretto con un’apposita ordinanza l’errore materiale presente nel dispositivo della sua precedente sentenza, specificando che il ricorso era ‘inammissibile nel resto’, rendendo ancora più chiara la formazione del giudicato sulla pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la certezza del diritto e l’efficienza della giustizia. L’istituto dell’annullamento parziale serve proprio a evitare che un singolo vizio procedurale o di merito possa paralizzare l’intero esito di un processo. La decisione chiarisce che le parti di una sentenza non colpite da annullamento e non logicamente dipendenti da esso acquistano autorità di cosa giudicata e devono essere eseguite senza indugio. Per i condannati, ciò significa che non è possibile utilizzare un annullamento su un punto accessorio (come una sanzione patrimoniale minore) per sospendere o ritardare l’esecuzione della pena detentiva principale, se questa è stata confermata.
Se la Corte di Cassazione annulla parzialmente una sentenza, la pena principale è comunque eseguibile?
Sì, la pena principale è eseguibile se riguarda capi o punti della sentenza che non sono stati toccati dall’annullamento e sui quali si è formata l’autorità di cosa giudicata, a condizione che non vi sia una connessione essenziale con la parte annullata.
Un’omissione nel dispositivo, come la mancata revoca di una confisca, invalida l’intera sentenza basata su un accordo processuale?
No, secondo questa ordinanza, un’omissione del genere non invalida necessariamente l’intera sentenza. Se tale punto è separabile dal nucleo principale della decisione (affermazione di responsabilità e pena), la sentenza resta valida ed eseguibile per le parti non affette dal vizio.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per la maggior parte dei motivi e accolto solo per uno?
La sentenza impugnata viene annullata limitatamente al punto per cui il ricorso è stato accolto. Per tutte le altre parti, coperte dalla declaratoria di inammissibilità, la sentenza diventa definitiva, irrevocabile ed immediatamente eseguibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18081 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 26 luglio 2023, ha respinto la richiesta di annullare l’ordine di esecuzione emesso dalla procura generale presso quella Corte di appello, ritenendo che si sia formato il titolo esecul:ivo costituito dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 11 luglio 2023, essendo stata la stessa annullata dalla corte di cassazione limitatamente alla mancata revoca della confisca di un motoveicolo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto, ed essendo un mero errore materiale la omessa revoca di tale confisca, in quanto compresa nell’accordo stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., ed integralmente recepito dal giudice;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge cori riferimento all’art. 670 cod.proc.pen., essendo stata la sentenza emessa nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen., annullata con rinvio dalla corte di cassazione, in accoglimento dell’unico motivo del suo ricorso e senza dichiarare, quindi, l’inammissibilità di altri motivi, da lui mai proposti, nonché avendo la decisione di annullamento riguardato unitariamente l’intero accordo raggiunto dalle parti;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’interpretazione della sentenza della corte di cassazione Sez. 1, n. 33024 dell’Il luglio 2023, contenuta nell’ordinanza impugnata, è del tutto conforme alla motivazione della stessa, che al paragrafo 1 afferma che «I ricorsi sono inammissibili, fatta eccezione, per quanto concerne quello di NOME COGNOME, per la mancata revoca della confisca del motociclo Yamaha TARGA_VEICOLO, profilo in relazione al quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto», al paragrafo 3 afferma che «la revoca della confisca … restò estranea all’accordo sottoscritto dalle parti in udienza», imponendo così di escludere la sussistenza di una distonia tra l’accordo e la decisione che lo ha recepito, e la conseguente necessità di annullare senza rinvio la sentenza di merito impugnata, e al paragrafo 4 stabilisce espressamente che resta ferma «l’eseguibilità della decisione impugnata nella parte relativa alla rideterminazione della pena irrogata ad NOME COGNOME»;
rilevato altresì che tale interpretazione è stata confermata dalla stessa autorità giudiziaria emittente, che con l’ordinanza Sez. 1, n.37097 del
06/09/2023, ha corretto l’errore materiale del dispositivo della predetta sentenza n. 33024 emessa in data 11/07/2023, precisando che esso deve essere sostituito dalla dizione: «dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME», così precisando che è stata annullata solo l’omessa revoca della confisca;
ritenuto pertanto che l’ordinanza impugnata abbia correttamente applicato il principio dettato da Sez. U., n. 3423 del 29110/2023, Gialluisi, Rv. 280261-01, secondo cui «In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio (Vedi Sez.U., n. 4460 del 1994, Rv. 196888)»;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente