Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 12451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sull’istanza avanzata ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di COGNOME NOME COGNOME ed altri in relazione al dispositivo di sentenza, pronunciato il 28/02/2025 dalla Cort cassazione, nel procedimento n. 33912/2024 R.G.
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano chiede, relazione al dispositivo di sentenza in epigrafe, che questa Corte dichiari, ai dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., quali parti della sentenza emessa d Corte di appello di Milano 1’11 dicembre 2024, oggetto di annullamento con rinvio, siano divenute irrevocabili, ad ogni conseguenziale effetto di legge.
Il Procuratore generale istante rappresenta la necessità di una pronuncia questa Corte sul punto, al fine di determinare la pena minima inderogabile eseguibile, «stante l’obbligo di questo Ufficio di porre in esecuzione il
penale per la parte divenuta irrevocabile, tenuto conto che molti degli imputat trovano detenuti in stato di custodia cautelare».
L’istanza deve essere valutata, alla luce del principio, sancito dalle Sez unite penali (n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280261), second cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’ 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell’esecuzione l’accertamento relativo eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della inflitta in relazione al capo (o ai capi) non in connessione essenziale con q attinti dall’annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sente rescindente o con l’ordinanza di cui all’art 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annulla siano diventate irrevocabili.
La sentenza COGNOME chiarisce che tale dichiarazione non implica, per c solo, la possibilità di porre in esecuzione le statuizioni cui l’accertame intervenuto giudicato si riferisce (cfr. § 10.3 del Considerato in diritto «Le Sezioni unite ritengono che l’accertamento circa l’eseguibilità della pena e la sua specifica individuazione competano agli organi dell’esecuzione, secondo i criteri di computo stabiliti in materia, potendo, quando occorre, la Corte di cassazione, anche eventualmente con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiarare solo quali parti della sentenza sono diventate irrevocabili»);
Fermo, dunque, il riparto di attribuzioni sopra delineato, non è inutile questa sede – stanti le ragioni esplicitate a sostegno dell’istanza – ramme ulteriormente che, secondo la sentenza COGNOME, in caso di annullamento parzia della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è eseguibi pena principale irrogata in relazione a quei capi, non in connessione essenzi con quelli attinti dall’annullamento, per i quali abbiano acquistato autorità di giudicata i punti relativi sia all’affermazione di responsabilità, anche in rel alle circostanze del reato, che alla determinazione della pena principa individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione immodificabile nel giudizio di rinvio.
Le Sezioni unite hanno chiarito che non ogni sentenza irrevocabile può essere messa in esecuzione, in quanto (§ 9) «l’eseguibilità richiede, (…), presupposto necessario, l’irrevocabilità della sentenza non solo nella pa relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa afferma responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in que riguardante la determinazione della pena»; più precisamente (§ 9.1.), «ai f dell’esecutività della corrispondente pena, la relativa statuizione dev’es
anch’essa divenuta irrevocabile e, dunque, deve risultare “completa” (Sez. 2, 6287 del 2000, COGNOME, cit.), ossia non suscettibile di modifiche all’esit giudizio di rinvio, e “certa”, ossia individuabile sulla base delle sentenze re sede di cognizione e non ricostruibile attraverso ragionamenti ipotetici, in quan il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena inferiore a ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già definita (Sez. 30780 del 2018, Fiesoli, cit.). E’ a queste condizioni che il giudicato parz avente ad oggetto la pena relativa a un capo può (in presenza delle ulteri condizioni e con le puntualizzazioni di seguito messe a fuoco) dare corpo all formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e, quindi, alla material giuridica possibilità dell’esecuzione della sentenza nei confronti di un determin soggetto (Sez. U, n. 373 del 1990, Agnese, cit.), essendo escluso qualsia potere cognitivo del giudice del rinvio in ordine alla determinazione della pe (Sez. U, n. 4904 del 1997, COGNOME, cit.)».
La sentenza COGNOME, al § 9.3, sconfessa espressamente la line interpretativa che fa leva sulla nozione di pena minima inderogabile: «Nell medesima prospettiva, mette conto osservare che, privata dei connotati della “certezza” e della “completezza” della pena irrogata in relazione a un capo ch non abbia acquisito autorità di cosa giudicata nei punti relativi all’affermaz della responsabilità, anche in rapporto alle circostanze del reato, nonc naturalmente, all’esatta qualificazione giuridica del fatto-reato (Sez. 2, n. del 29/01/2019, COGNOME, Rv. 276321) e a tutti i profili attinenti alla pena, la no di pena minima inderogabile su cui fa leva il secondo orientamento non è idonea a integrare un titolo esecutivo relativo a uno o più capi. Non è, qui condivisibile tale indirizzo, che propugna detta nozione per riconoscer l’eseguibilità della pena relativa a un giudicato progressivo che inve l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il fatto-reato, ma non, esempio, il punto concernente l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione (Sez. U, n. 1 del 2000, COGNOME, cit Incompleta quanto all’accertamento irrevocabile in sede di cognizione e incerta nella sua definitiva entità, l’eseguibilità della pena minima irrogata per ef delle statuizioni non attinte dall’annullamento (Sez. 1, n. 43824 del 2018, Mili cit.), ossia del ;quantum minimo inderogabile di pena inflitta (Sez. 1, n. 12904 del 2017, dep. 2018, Centonze, cit.), risulterebbe foriera di incongruen sistematiche, essendo incompatibile con vari istituti della fase dell’esecuzi che fanno leva, quale parametro applicativo, proprio sull’entità della pe irrogata in relazione a un reato, appunto in esecuzione, entità che, quindi, può essere stabilita in tempi diversi».
Alla luce di queste indicazioni, l’annullamento con rinvio disposto da questa Corte in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, in quanto censurante la declaratoria di inammissibili dell’atto di appello del pubblico ministero avente ad oggetto la concessione parte del giudice di primo grado delle attenuanti generiche a tutti gli imput non permette la messa in esecuzione delle pene inflitte dalla Corte di appello Milano nei confronti degli imputati interessati dal predetto annullamento, post che il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare, per ciascuno di essi, concedibilità delle attenuanti generiche e, quindi, ,avrà la possibilità di modif la pena inflitta; per usare l’espressione usata dalle Sezioni Unite, Giallui questo caso manca il requisito della “completezza” della pena, che non può essere determinata sulla base della sentenza della Corte di appello di Mila oggetto dell’annullamento parziale.
Si deve altresì sottolineare che i motivi di ricorso ritenuti “assorb formulati da alcuni imputati, hanno ad oggetto proprio le questioni relative a determinazione della pena che il giudice del rinvio dovrà valutare unitament all’atto di appello del pubblico ministero relativo alla concessione delle attenu generiche.
Analogo effetto hanno gli annullamenti parziali, con o senza rinvio, dispost in accoglimento dei ricorsi degli imputati: il dispositivo, infatti, dispone il per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano anche, «s occorre, sul trattamento sanzionatorio».
Ciò premesso, si provvede come da dispositivo, in relazione ad ogni singolo imputato, a dichiarare quali parti della sentenza parzialmente annulla da questa Corte sono divenute irrevocabili.
P.Q.M.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabili, per i soli effetti d parte motiva, le seguenti parti della sentenza della Corte di appello di Mil emessa 111 dicembre 2024:
per COGNOME NOME COGNOME la sola affermazione di penale responsabili per i capi 17) e 19);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per il capo 122);
per NOME la sola affermazione di penale responsabilità per i capi 1) e da 54) a 58);
per NOME, l’intera pronuncia;
per COGNOME NOME, classe ’84, l’intera pronuncia;
per COGNOME NOME, classe ’85, l’intera pronuncia;
per COGNOME NOME, la declaratoria di improcedibilità dell’azione penal per il capo 27) e l’affermazione di penale responsabilità per i Capi 1), da 35) a 52), da 54) a 59) e 89);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per il capo 117);
per COGNOME NOMECOGNOME la sola affermazione di penale responsabilità per i capo 104);
per COGNOME COGNOME la sola affermazione di penale responsabilità per i capi 104), 110) e 111);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per i capo 1);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per i capo 1);
per COGNOME NOME: la sola affermazione di penale responsabilità per i cap 93) e 101);
per COGNOME NOME la sola affermazione di penale responsabilità per i cap 104), 106), 107), 112) e 118);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per capi 1) e da 54) a 58);
per COGNOME NOME la sola affermazione di penale responsabilità per i ca 1), 20), 78), 80) e 120);
per COGNOME NOME la sola affermazione di penale responsabilità per i 1), 20), 80) e 121);
per COGNOME NOME, l’intera pronuncia;
per COGNOME NOME, l’intera pronuncia;
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per i capo 122);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per capo 1);
per COGNOME NOME la sola affermazione di penale responsabilità per capi 1), 30), 93), 95), da 97) a 99) e 101);
per COGNOME NOME, la sola affermazione di penale responsabilità per capi 93) e 101).
Così deciso il 28/03/2025