Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36268 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti i quanto contestano l’accertamento di responsabilità, passato in giudicato, mentre la C di appello ha deciso solo in ordine alla rideterminazìone della pena, disposto dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione;
che, invero, a mente di quanto espressamente previsto dalla norma di cui all’art. 624 cod. proc. pen. in tema di annullamento parziale, la sen parzialmente annullata ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non h connessione essenziale con la parte annullata;
che, dunque, si ravvisa la formazione progressiva del giudicato nello svilupp dinamico del rapporto processuale non solo quando l’annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché, in tal caso, il potere decisorio del giudice cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenz annullate né aventi con queste connessione essenziale;
che, infatti, l’espressione “parti della sentenza” di cui all’art. 624 cod pen. si riferisce a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettu e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stes contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame;
che, dunque, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui “p che hanno formato oggetto dell’annullamento (e su quelli inscindibilment connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le div statuizioni, di guisa che l’annullamento di una di esse attrae nella sfera del anche quelle “parti” che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggo alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle no connessione essenziale con le parti annullate;
che, di conseguenza, è consentita l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai “punti” annullati – e a quelli in rap connessione essenziale con essi – e non decisi dalla Corte di cassazione, ovv per inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa;
che, nella specie, a fronte dell’annullamento senza di rinvio per il reato d al capo A) dell’imputazione, della definitiva dichiarazione di responsabilità pe reati di cui al capo 8) e del parziale annullamento per la rideterminazione della pena, si censura la sentenza in punto di qualificazione giuridica e circostan
coinvolgendo dei punti della sentenza non annullati e non più suscettibili riesame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.