Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47943 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Napoli DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 17/1/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la revoca parziale della sentenza n. 9388 del 17/1/2023 con conseguente eliminazione della declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato sia nel dispositiv nella parte motiva della decisione
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 9388/23 resa in data 17/1/2023, depositata il 6 marzo seguente, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, per quanto in questa sede rileva, annullava la sentenza della Corte di Appello di Napoli del giorno 11/3/2022, che aveva confermato la responsabilità dell’imputato COGNOME NOME per i reati ascritti ai capi S) e U) della rubr già riqualificati ai sensi dell’art. 73,comma 4, D.P.R n. 309/90, limitatamente alla reci con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per nuovo giudizio sul punto. La sentenz rescindente dichiarava, a norma dell’art. 624 cod.proc.pen., la irrevocabilità dell’affermaz di responsabilità del COGNOME per i delitti contestati e ritenuti a suo carico.
2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo che la Corte di legittimità è incorsa in errore di fat laddove ha dichiarato l’irrevocabilità della penale responsabilità del COGNOME, pur avend ritenuto fondate le censure in punto di sussistenza della recidiva, annullando la pronunz impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.
Segnala, infatti, che l’eventuale accoglimento in sede di rinvio delle doglianze circ sussistenza di detta aggravante e la conseguente esclusione comporterebbe la declaratoria di prescrizione dei reati, maturata già all’esito del giudizio di primo grado, come eccepito si fase d’appello che di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza rescindente ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., demandando al giudice di rinvio rivalutare la sussistenza della circostanza aggravante alla luce dei rilievi critici svolti
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che in caso di annullament parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relativ riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, cornma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giu formatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reat stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316- 01; Sez. 3 , n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Rv. 282801 01; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271934 – 01).
1.1 Il principio, anch’esso affermato da questa Corte e massimato nel senso che in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio question relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formato sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, impedisce la declaratori
estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Rv. 264815 – 01; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep.2019, Rv. 274828 – 01) si riferisce alle ipotesi di circostanze aggravanti comuni che non incido sul calcolo della prescrizione, come chiarito da Sez. 6, n. 12717 del 31/1/2019, Rv. 276378 01, secondo cui vale la regola opposta nel caso di circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona il tem necessario a prescrivere il reato.
2. Al fine della delimitazione dell’ambito di operatività riconosciuto al giudice del alla luce della formazione progressiva del giudicato è utile il richiamo alla cos giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che con l’espressione “parti” della sente l’art. 545 cod. proc. pen. del 1930 – norma riprodotta nell’art. 624 del nuovo cod. proc. – ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettua e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determin capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ulti decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, qual che sia l’ampiezza del relativo contenuto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, COGNOME NOME, 193419 – 01;Sez. U, n. 373 del 23/11/1990 dep. 1991,P.g. in proc. Agnese Rv. 186165 01; in senso conforme Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Rv. 281106 – 01;Sez. 3, n.18502 del 08/10/2014, dep. 2015,Rv. 263636-01).
Si è, inoltre, precisato che la “connessione essenziale” tra parti annullate e parti annullate della sentenza, richiamata dall’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., va intesa com necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti delle decisioni, nel senso l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della senten seppur non annullata (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Rv. 284468 – 01; Sez. 3 n. 18502/2014, cit.).
Nella specie, pur conseguendo l’errore denunziato ad un’inesatta applicazione dell’art. 624, comma 1, cod.proc.pen. che testualmente riconosce in caso di annullamento parziale autorità di giudicato alle parti della sentenza “che non hanno connessione essenziale con l parte annullata”, la refluenza dello stesso nel perimetro dell’art. 625 bis cod.proc.pe collega alla svista percettiva consistita nella omessa considerazione del condizionamento sostanziale esistente tra la censura difensiva in ordine all’affermata sussistenza della reci qualificata e la denunziata perenzione dell’azione penale in caso d’esclusione già in prim grado, profilo coltivato dalla difesa che palesava l’intrinseca connessione tra l’ogg dell’annullamento e la latitudine del disposto giudizio di rinvio in ragione dell’inc dell’aggravante sui termini di prescrizione dei reati giudicati.
P.Q.M.
Revoca la sentenza di questa Corte n. 9388/23 emessa in data 17/1/2023 nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordin all’affermazione di responsabilità penale.
Manda alla Cancelleria di eseguire la comunicazione del dispositivo alla Corte di Appello Napoli.
Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023
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La Consigliera estensore
La Presidente